Onere probatorio del CCNL e limiti del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20349 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito del lavoro la mancata o errata indicazione del contratto collettivo, e persino la mancata produzione del suo testo integrale, non determina la nullità del ricorso introduttivo ex art. 414 cod. proc. civ., poiché l’acquisizione del testo integrale è rimessa all’apprezzamento officioso del giudice di merito ai sensi dell’art. 421 cod. proc. civ.. L’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi è imposto a pena di improcedibilità dall’art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. con esclusivo riferimento al giudizio di cassazione, in funzione nomofilattica. Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. deve essere dedotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., non già sotto il n. 5). Il vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la diversa qualificazione giuridica del rapporto o la mera omessa valutazione di deduzioni difensive.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto differenze retributive e TFR vantati da un lavoratore nei confronti della titolare di un’impresa. Il Tribunale, in primo grado, aveva accolto solo in parte la domanda, rigettando quella relativa al versamento dei contributi. La Corte d’appello, in parziale riforma, ha riconosciuto la natura subordinata del rapporto, ha inquadrato il lavoratore nel primo livello professionale del CCNL commercio e ha condannato la datrice al pagamento di differenze retributive, TFR, interessi e rivalutazione, oltre spese.

La titolare ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, incentrati sulla mancata produzione integrale del CCNL, sui poteri del consulente tecnico d’ufficio, sull’assunta extrapetizione della sentenza d’appello e sull’omessa qualificazione del lavoratore come agente di commercio. Il lavoratore ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo, relativo alla mancata produzione integrale del CCNL, richiama il consolidato indirizzo secondo cui, nel rito del lavoro, persino la mancata o errata indicazione del contratto collettivo non induce la nullità del ricorso introduttivo ex art. 414 cod. proc. civ.. Nel caso di specie, l’attore aveva depositato un estratto di due contratti collettivi con precisa indicazione degli anni e del settore.

La Corte distingue nettamente il giudizio di merito dal giudizio di legittimità: l’onere di depositare i contratti collettivi a pena di improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., opera esclusivamente in cassazione, in funzione nomofilattica e per l’applicazione del canone ermeneutico dell’art. 1363 cod. civ.. Nel merito, invece, l’acquisizione del testo integrale è rimessa all’apprezzamento officioso del giudice ex art. 421 cod. proc. civ..

Il secondo motivo, concernente i poteri del CTU, è dichiarato inammissibile per difetto dei requisiti di specificità e autosufficienza: la ricorrente non ha trascritto gli atti processuali né precisato le questioni non prospettate dalle parti. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 6500 del 2022, che distinguono la nullità relativa rilevabile su iniziativa di parte dalla nullità assoluta rilevabile d’ufficio, e rileva che nessuna eccezione era stata formulata nei termini.

Il terzo motivo è infondato: la condanna corrisponde esattamente a quanto richiesto dal lavoratore nella conclusione del ricorso in appello, onde escluso il vizio di extrapetizione. Quanto all’asserita domanda nuova, la ricorrente invoca norme non pertinenti e non deduce la mutatio libelli rispetto ai fatti costitutivi.

Il quarto motivo è inammissibile: il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. va dedotto ex art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., non sotto il n. 5). Nel merito, la censura non investe un fatto storico decisivo, ma la qualificazione del rapporto come lavoro subordinato, proponendone una diversa. La ricorrente è condannata alle spese di legittimità e al versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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