Pluralità di rationes decidendi e inammissibilità del motivo di ricorso per omessa impugnazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10037 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ove la sentenza impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto d’interesse, la censura relativa alle altre, non potendo l’eventuale accoglimento produrre in nessun caso l’annullamento della pronuncia. Il vizio di violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata, non anche quando, a seguito di un’incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere. In questo caso, infatti, si versa in un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.
Il Fatto
La società, fornitrice del servizio di ristorazione e pulizia presso un soggiorno militare, aveva proposto opposizione avverso un verbale ispettivo redatto congiuntamente dall’Inps e dall’Ispettorato del Lavoro. L’Istituto aveva accertato che parte del personale era stato impiegato tramite un’agenzia di somministrazione rumena e che a tali lavoratori erano stati applicati trattamenti retributivi inferiori a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, rilevando altresì la natura fraudolenta del rapporto di somministrazione. Il Tribunale aveva dichiarato infondata la pretesa contributiva limitatamente ad alcune voci, rigettato nel resto la domanda di accertamento negativo e dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dall’Inps.
La Corte d’appello aveva rigettato il gravame della società, la quale aveva censurato la sentenza di primo grado per aver preso in esame, ai fini del decidere, prospettazioni dell’Istituto estranee al contenuto del verbale ispettivo. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, con i quali la società deduceva la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla censura di nullità della sentenza di primo grado e per aver considerato quali mere difese argomentazioni poste a base della domanda riconvenzionale. Nel valutare la fondatezza delle censure, la Suprema Corte ha rilevato che la pronuncia d’appello era fondata su una pluralità di ragioni autonome e indipendenti, ciascuna delle quali sufficiente a sorreggere la decisione di rigetto.
In particolare, la Corte territoriale aveva ritenuto la censura inammissibile per difetto di specificità, non avendo la società puntualmente impugnato una delle autonome rationes decidendi della sentenza di primo grado, costituita dalla responsabilità solidale dell’utilizzatrice per il versamento dei contributi ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 276 del 2003. Tale ragione della decisione, fondata su quanto rilevato dall’Inps nel verbale ispettivo, non era stata minimamente intaccata dal motivo di appello.
Richiamando il consolidato principio per cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni distinte ed autonome, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile la censura relativa alle altre, la Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso. La critica mossa dalla società, incentrata sulla valutazione di allegazioni estranee al verbale ispettivo, non attingeva infatti l’autonomo passaggio motivazionale relativo all’inammissibilità del motivo di appello per omessa censura di una delle indipendenti rationes decidendi.
Quanto al terzo motivo, con cui si deduceva la violazione dell’art. 2697 c.c. per l’erronea valutazione degli elementi probatori in ordine alla parificazione retributiva, la Corte ha evidenziato che solo formalmente la ricorrente lamentava la violazione del precetto. Nella sostanza, la doglianza era rivolta alle modalità con cui i giudici d’appello avevano formato il proprio convincimento, profilo che attiene all’apprezzamento sull’esito della prova e che è sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.
La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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