Motivazione apparente della CTR e accertamento sui corrispettivi immobiliari (Cass. civ. Sez. V n. 20348 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che, in materia di accertamento dei corrispettivi da cessione immobiliare, si limiti ad affermare la conformità del dispositivo di primo grado alle relazioni peritali, qualificando la relazione del CTU come indicazione presuntiva che era onere dei dissenzienti contrastare, è affetta da motivazione apparente. Le argomentazioni, pur materialmente presenti, sono obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico del convincimento, non consentono alcun controllo sull’esattezza del ragionamento e non possono essere integrate dall’interprete con congetture. Il vizio è rilevante ai sensi dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, e integra la nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. La CTR deve invece pronunciarsi sul punto centrale della controversia, ossia sull’idoneità del valore normale degli immobili a costituire, da solo, elemento presuntivo del maggior corrispettivo, e sui motivi relativi alla responsabilità dei soci.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate emetteva, per le annualità 2006 e 2007, avvisi di accertamento con cui recuperava a imposizione, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, i maggiori proventi di due vendite immobiliari, rettificando il corrispettivo dichiarato. Gli avvisi intimavano altresì ai soci il pagamento delle maggiori imposte riferibili alla società estinta, ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973; seguivano avvisi autonomi a fini IRPEF, per l’opzione per il regime della trasparenza, e una cartella di pagamento per le imposte relative alla compravendita del 2006.
Tutti gli atti erano impugnati dai contribuenti. La Commissione tributaria provinciale di Firenze, riuniti i giudizi e disposta CTU, accoglieva parzialmente i ricorsi riducendo il quantum della pretesa. La Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava gli appelli. I contribuenti proponevano ricorso per cassazione articolato in più motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si deduce la nullità della sentenza per difetto di descrizione dell’oggetto del processo e di motivazione sui motivi di appello, relativi al vizio di motivazione degli atti, alla loro illegittimità per essere fondati sulla mera ricostruzione del valore normale in base ai valori OMI e non sul corrispettivo effettivamente pattuito, nonché alla responsabilità dei soci.
Il Collegio ricostruisce la nozione di motivazione nulla. Il vizio si configura quando la motivazione manca del tutto, oppure esiste come parte del documento ma le sue argomentazioni sono svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum. L’anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza.
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, citando Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e, tra le successive, Cass. n. 22598 del 2018 e Cass. n. 6626 del 2022. Precisaa che la motivazione è apparente quando, pur graficamente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione, perché composta di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito, così da non consentire alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento.
Nel caso concreto, la sentenza di appello, esposta in maniera estremamente succinta, si limita ad affermare che il dispositivo di primo grado è conforme alle relazioni peritali e che la relazione costituiva indicazione presuntiva che era onere dei dissenzienti contrastare adeguatamente. Si tratta di affermazioni astratte e generiche, come generica è la condivisione della relazione del CTU, al quale era stato conferito l’incarico di stimare il valore degli immobili sia al momento del rogito definitivo sia degli atti preliminari. La CTR ha così omesso di dare conto delle censure all’operato del perito e di motivare sul punto centrale della controversia, ossia l’idoneità del valore normale a costituire, da solo, elemento presuntivo del maggior corrispettivo.
Il primo motivo è dunque manifestamente fondato, con assorbimento di tutti gli altri. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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