Estratto di ruolo non impugnabile: interesse qualificato e ius superveniens (Cass. civ. Sez. V n. 20350 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione coattiva mediante ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021, si applica ai processi pendenti e specifica, concretizzandolo, l’interesse ad agire del contribuente avverso il ruolo e la cartella non notificata o invalidamente notificata. L’estratto di ruolo ha natura di atto meramente interno e di regola non è impugnabile, salvo che il debitore dimostri un pregiudizio rientrante nel tassativo elenco normativo. In difetto di allegazione e dimostrazione di tale interesse qualificato, la domanda non poteva essere proposta né proseguita e il ricorso è inammissibile, con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, comma 3, ultima parte, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il contribuente, dopo aver ricevuto dall’agente della riscossione i corrispondenti estratti di ruolo, impugnava due cartelle di pagamento emesse per il recupero dei diritti camerali di un anno e dell’Irpef, con addizionali, di altro anno. Contestava la prescrizione quinquennale dei crediti, l’assenza di istruttoria, l’insufficienza di motivazione e la nullità per illegittima applicazione dell’aggio, in contrasto con l’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso. La Commissione regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’agente della riscossione, che aveva prodotto la documentazione sulla regolare notifica delle cartelle e aveva invocato l’interruzione della prescrizione per effetto dell’intimazione di pagamento. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo contesta la validità dell’appello notificato via PEC e iscritto a ruolo telematicamente in un giudizio introdotto in modalità cartacea. Il motivo è infondato. Nel periodo anteriore al 30 giugno 2019 vigeva un regime di facoltatività del processo tributario telematico, sicché l’obbligo di seguire le modalità telematiche in secondo grado operava solo per la parte che le avesse già utilizzate in primo grado.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati unitariamente, riguardano i vizi della procura alle liti dell’appello. La Corte li dichiara inammissibili per novità: l’eccezione non risulta proposta nei gradi di merito e il ricorrente non ha indicato né trascritto, ai fini dell’autosufficienza, gli atti processuali dai quali la doglianza emergerebbe.
Il quarto motivo censura l’appello proposto con patrocinio di un avvocato del libero foro. La Corte lo rigetta, richiamando il principio secondo cui l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si avvalgono dell’Avvocatura dello Stato solo nei casi previsti dalle convenzioni, e nel contenzioso tributario di merito la convenzione esime dal ricorso alla difesa erariale.
Centrale è l’esame d’ufficio preliminare del quinto e sesto motivo, attinenti al merito. La Corte richiama la sentenza delle Sezioni unite n. 19704 del 2015, che aveva ammesso l’impugnazione della cartella conosciuta solo tramite estratto di ruolo. Sopravvenuto l’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, il comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 ha limitato la tutela immediata ai soli casi di pregiudizio tassativo, e le Sezioni unite n. 26283 del 2022 hanno affermato che la norma si applica ai processi pendenti. La Corte costituzionale n. 190 del 2023 ha dichiarato inammissibile la relativa questione di legittimità.
Ne deriva che l’interesse ad agire va dimostrato e può essere allegato anche nel giudizio di legittimità. I casi previsti sono tassativi. Nel caso di specie il contribuente non ha dedotto alcun pregiudizio riconducibile all’elenco normativo. La Corte cassa quindi senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile il ricorso originale, e compensa integralmente le spese di tutti i gradi, con il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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