Revocazione per errore di percezione senza enunciazione del principio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11332 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Non è affetta da errore di percezione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza della Cassazione che abbia escluso la sussistenza di un principio di diritto in realtà mai enunciato dalla precedente sentenza rescindente. Quest’ultima, affermando che il deposito di un documento della controparte assolve gli oneri che gravano sulla parte ricorrente, si è limitata a verificare il rispetto del principio di autosufficienza in sede di legittimità, senza esprimere alcun giudizio sulla concreta idoneità del documento a soddisfare l’onere probatorio sui fatti costitutivi. Tale accertamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, con la conseguenza che il ricorso per revocazione fondato su una siffatta lettura estensiva deve essere rigettato.

Il Fatto

Gli eredi di un ex dipendente di un’azienda speciale per il servizio idrico avevano chiesto al Tribunale il riconoscimento del diritto all’inclusione, nella base di calcolo della pensione aziendale, dell’indennità di incentivazione percepita in modo fisso e continuativo, oltre al pagamento delle differenze maturate. Il Tribunale aveva accolto la domanda, riconoscendo la computabilità dell’emolumento nel trattamento pensionistico, nei limiti della prescrizione.

La Corte d’appello, in accoglimento dell’impugnazione della società, aveva invece rigettato la domanda, reputando insufficiente, ai fini della prova della continuità della percezione, la produzione di due soli cedolini di paga. La Cassazione aveva respinto il ricorso con una prima sentenza, poi revocata con una successiva pronuncia che, in accoglimento del ricorso, aveva cassato la decisione d’appello con rinvio. In sede di rinvio la Corte territoriale aveva nuovamente respinto la domanda e la Cassazione aveva confermato con un’ordinanza. Avverso quest’ultima la parte ha proposto un nuovo ricorso per revocazione.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo la ricorrente in revocazione ha denunciato l’errore di percezione in cui sarebbe incorsa l’ordinanza impugnata per avere ignorato il principio di diritto che si assumeva enunciato dalla sentenza rescindente, secondo cui il documento di parte convenuta, di cui si assume l’avvenuta produzione in primo grado, assolve gli oneri che gravano sulla parte che agisce in giudizio.

La Corte ha riprodotto la statuizione della sentenza rescindente, secondo cui l’allegazione al ricorso per cassazione del documento di parte convenuta, contenente l’elencazione dei periodi e degli importi percepiti dal dante causa delle ricorrenti, assolveva gli oneri gravanti sulla parte che agisce nel giudizio di legittimità sull’assunto che la controparte avesse tenuto condotte processuali di non contestazione.

Tale statuizione, ha precisato il Collegio, va letta in relazione al motivo di revocazione all’epoca proposto, concernente l’errore percettivo addebitato alla prima sentenza della Cassazione, che aveva ritenuto violato il principio di autosufficienza sul presupposto, rivelatosi erroneo, del mancato deposito del documento contabile su cui le ricorrenti avevano fondato l’impugnazione.

La sentenza rescindente ha quindi inteso solo affermare che il deposito del prospetto soddisfaceva gli oneri gravanti sulle parti ricorrenti in cassazione ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, in conformità alle prescrizioni degli artt. 366, n. 4, e 369, n. 6, cod. proc. civ. La Corte non ha espresso, né avrebbe potuto farlo, giudizi sulla concreta idoneità dei documenti a soddisfare l’onere probatorio sui fatti costitutivi del diritto azionato.

Si tratta infatti di accertamento riservato in via esclusiva al giudice di merito, mentre l’ambito del giudizio rescindente era delimitato dall’errore percettivo concretatosi in una errata statuizione di violazione del principio di autosufficienza, nella specie invece rispettato. Il vizio revocatorio denunciato non ricorre e il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e raddoppio del contributo unificato. La Corte ha escluso i presupposti dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., non potendosi far coincidere la mala fede o la colpa grave con profili di inammissibilità o con la mera infondatezza delle tesi prospettate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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