Notifica alla filiale e impugnazione tardiva del contumace (Cass. civ. Sez. V n. 12649 del 09.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contumacia nel processo tributario, la notificazione del ricorso introduttivo eseguita presso un ufficio periferico anziché presso la sede legale della società destinataria integra una ipotesi di nullità dell’atto, non di inesistenza, perché il luogo della notifica non costituisce elemento costitutivo essenziale dell’atto stesso. Per superare la decadenza dall’impugnazione per decorso del termine annuale, ai sensi dell’art. 327, secondo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, non basta dedurre la nullità della notificazione: occorre anche fornire la prova che da quel vizio è derivata la mancata conoscenza del processo. Tale prova, ammissibile anche per presunzioni, grava sul contumace, sicché la sola allegazione della notifica presso la filiale non giustifica l’impugnazione tardiva, che va dichiarata inammissibile.

Il Fatto

Una società contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale l’estratto di ruolo e la cartella di pagamento relativi a un carico fiscale per Irpeg e Ilor riferito agli anni di imposta dal 1994 al 1996, deducendo di averne avuto conoscenza solo tramite accesso alla società di riscossione. Il giudice di primo grado, nella contumacia dell’agente della riscossione, accoglieva il ricorso con sentenza non impugnata nei termini.

L’agente della riscossione proponeva poi appello, sostenendo di non aver avuto conoscenza del giudizio per nullità della notifica. La Commissione tributaria regionale, rilevato che la notifica era avvenuta in luogo diverso dalla sede legale e ritenuto integrato il presupposto dell’art. 59, lett. b), d.lgs. n. 546/1992, rimetteva la causa al primo giudice. La società contribuente ricorreva per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il motivo è fondato. La Corte muove dalla distinzione tra inesistenza e nullità della notificazione, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 14916 del 2016: l’inesistenza è configurabile, oltre che per la totale mancanza materiale dell’atto, solo quando l’attività posta in essere sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione. Il luogo in cui la notifica viene eseguita non attiene a tali elementi, sicché i vizi sulla sua individuazione ricadono sempre nell’ambito della nullità, come tale sanabile.

Su questa base la Corte esamina il regime dell’art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., richiamato per il processo tributario dall’art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992: la disposizione che fissa i termini di decadenza dall’impugnazione non opera quando la parte contumace dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione.

Il passaggio decisivo riguarda l’onere probatorio. In ipotesi di notifica nulla, non è sufficiente il rilievo della sola nullità: occorre anche la prova della mancata conoscenza del processo determinata da quel vizio. La prova spetta al contumace e può essere data anche tramite presunzioni. La Corte richiama sul punto le più recenti Cass. n. 16080 del 2022 e Cass. n. 19225 del 2007, che in un caso analogo aveva dichiarato inammissibile il ricorso tardivo del contumace, osservando che la notifica presso la filiale, anziché presso la sede legale, costituisce causa di nullità ma non consente l’impugnazione tardiva, non essendo di per sé prova della mancata conoscenza del processo.

La Commissione tributaria regionale non si è attenuta a questi principi. Esclusa l’inesistenza, anche a ritenere nulla la notifica del ricorso originario presso un ufficio periferico della società di riscossione, una volta rilevato il vizio essa avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello proposto oltre il termine, a fronte della sola allegazione della notifica presso uno sportello anziché presso la sede legale, senza prova della mancata possibilità di conoscenza del processo. Il ricorso è quindi accolto e la sentenza impugnata cassata senza rinvio, ex art. 382 cod. proc. civ., con condanna alle spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

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