Inammissibile il ricorso che chiede la rivalutazione del merito (Cass. civ. Sez. I n. 26268 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, miri in realtà a ottenere una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. La qualificazione del verbale di ultimazione dei lavori come accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1665 c.c., ovvero come semplice ricevuta, integra un giudizio di fatto riservato al giudice del merito. Spetta alla parte che agisce per il pagamento dare la prova dell’adempimento della propria prestazione. Costituisce questione nuova, e come tale inammissibile, la censura sulla clausola penale quale limite al rimedio risolutorio, ove non proposta nel giudizio di appello.

Il Fatto

Una società ottiene un decreto ingiuntivo per il corrispettivo di un appalto di servizi affidatole da un Comune. L’ente propone opposizione e domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento. Il Tribunale dichiara risolto il contratto e revoca il decreto ingiuntivo.

La Corte d’appello respinge il gravame della società, che ricorre per cassazione con due motivi. Il Comune intimato non si costituisce. Dopo la proposta di definizione anticipata, la ricorrente chiede la decisione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli art. 1662 e 1665 c.c. e sostiene che il verbale di ultimazione dei lavori, sottoscritto senza riserve, integri l’accettazione dell’opera, con ogni conseguenza legale, e non un semplice elemento probatorio.

La Corte dichiara il motivo inammissibile. La Corte d’appello ha qualificato il documento come semplice ricevuta, non come accettazione, sulla base di una complessiva valutazione del materiale istruttorio e delle contestazioni sollevate dall’Amministrazione prima della sottoscrizione. Si tratta di un giudizio di merito, non discutibile in sede di legittimità. Se non è intervenuta l’accettazione, non può invocarsi l’operatività dell’art. 1665 c.c.

La Corte di merito ha richiamato il principio secondo cui spetta alla parte dare la prova dell’adempimento della propria prestazione (Cass., Sez. U., n. 13533 del 30.10.2001) e ha accertato che tale prova non è stata fornita. Sotto lo schermo della violazione di legge, la ricorrente chiede in realtà una rivalutazione delle risultanze istruttorie, come già affermato da Cass., Sez. U., n. 34476 del 27.12.2019.

La censura sull’omessa valutazione del comportamento delle parti non può essere proposta ex art. 360 n. 5 c.p.c., trattandosi di doppia conforme (Cass. n. 5947 del 28.02.2023). La verifica dei lavori costituisce comunque una facoltà e non un obbligo della stazione appaltante.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 1382 c.c., sostenendo che la penale contrattuale sarebbe onnicomprensiva e preclusiva della domanda di risoluzione. La Corte lo dichiara inammissibile per novità: nell’atto d’appello la parte non ha dedotto la scarsa importanza dell’inadempimento né la funzione preclusiva della penale. Il ricorrente che propone in legittimità una questione non trattata nella sentenza impugnata ha l’onere di allegarne la deduzione in merito e di indicare l’atto in cui l’ha formulata, per consentire il controllo ex actis (Cass. n. 32804 del 13.12.2019; Cass. n. 2038 del 24.1.2019; Cass. n. 25319 del 25.10.2017).

Il ricorso è dunque inammissibile. La definizione è conforme alla proposta e, in difetto di costituzione della controparte, trova applicazione il solo art. 96, comma 4, c.p.c., con condanna della ricorrente al pagamento di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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