CER e adesione del Comune: motivazione analitica e sostenibilità finanziaria (Corte dei Conti Sez. contr. Bolzano n. 10 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione di un Comune a una comunità energetica rinnovabile costituita in forma cooperativa integra un acquisto di partecipazione ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 e soggiace alla motivazione analitica di cui all’art. 5, comma 1, del TUSP. La circostanza che la società persegua finalità meritorie di interesse generale non esonera l’amministrazione dallo scrutinio rafforzato. L’ente deve dimostrare l’infungibilità del modulo societario rispetto ad altri strumenti organizzativi, indicare la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria dell’operazione, anche mediante un business plan o analoga analisi di fattibilità, e dare atto della compatibilità dell’intervento con la disciplina europea degli aiuti di Stato. In mancanza, il parere di conformità non può essere reso.
Il Fatto
Un Comune della Provincia autonoma di Bolzano ha approvato con deliberazione consiliare l’adesione a una comunità energetica rinnovabile costituita in forma di società cooperativa, nell’ambito di un più ampio progetto intercomunale di “Green communities”. Il Comune ha sottoscritto una quota cooperativa una tantum e ha trasmesso l’atto alla Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 5, comma 3, del TUSP.
Il segretario comunale ha precisato che l’adesione non era ancora completata e che non lo sarebbe stata prima della scadenza del termine assegnato alla Corte. La questione sottoposta al Collegio riguarda la conformità dell’atto deliberativo ai parametri dell’art. 5, commi 1 e 2, del TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria, alla convenienza economica e alla scelta della forma societaria.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’inquadramento sistematico della funzione di controllo. L’art. 5 del TUSP, come novellato dalla legge n. 118/2022, assegna alla Corte un sindacato generalizzato sull’atto deliberativo, volto a verificarne i vincoli tipologici, finalistici e procedurali. Il controllo interviene nella fase pubblicistica, prima dell’attuazione mediante gli strumenti del diritto societario: se l’attuazione è già avvenuta, la verifica può avvenire solo nell’esercizio delle altre funzioni di controllo.
Nel caso concreto la Sezione rileva i presupposti per deliberare, poiché l’adesione non era stata completata. La Corte richiama le pronunce nomofilattiche delle Sezioni riunite n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, che hanno configurato la sostenibilità finanziaria in duplice accezione, oggettiva e soggettiva, e hanno richiesto lo sviluppo di un business plan o di analoga analisi di fattibilità. La valutazione, quanto all’adeguatezza degli approfondimenti, deve essere proporzionale alla complessità dell’operazione.
Sul piano soggettivo e oggettivo, la Sezione afferma che la fattispecie rientra nell’ambito applicativo dell’art. 5 del TUSP, riguardando l’assunzione della qualità di socio. Passando ai vincoli finalistici, la Corte osserva che la produzione di energia da fonti rinnovabili è attività consentita dall’art. 4, comma 7, del TUSP e dall’art. 1, comma 4-bis, della l.p. n. 12/2007. Tuttavia, dallo statuto emerge che l’obiettivo della cooperativa non è esclusivo, poiché convive con altri scopi e non tutte le attività dell’oggetto sociale paiono riconducibili alle finalità istituzionali di un ente locale.
La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa sulla produzione di energia come attività di interesse pubblico (Cons. St. n. 1201/2016, n. 2983/2021, n. 2242/2022) e la giurisprudenza contabile sulle CER, che ne ammette la finalità pubblica a condizione che la motivazione dimostri che l’attività non sarebbe svolta dal mercato senza intervento pubblico o lo sarebbe a condizioni differenti. Dette condizioni non risultano pienamente adempiute.
Sul versante dell’art. 5, comma 1, del TUSP, la Sezione rileva che l’atto non è analiticamente motivato sull’infungibilità dello strumento societario e sul tipo di società prescelto, alla luce del principio di neutralità della forma. Manca un business plan e il documento progettuale si limita a rappresentare la futura possibilità di una sua adozione, con informazioni generiche sugli incentivi. Anche la consultazione pubblica dello schema di atto deliberativo non risulta espletata. Infine, la Corte osserva che il Comune detiene ulteriori partecipazioni in società attive nel settore energetico, circostanza che impone una valutazione ancor più rigorosa.
Nota della Redazione
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