Irregolarità del conto economale per violazione del principio di annualità (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 39 del 04.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La gestione economale degli enti locali costituisce una gestione di cassa in regime di anticipazione che deroga al procedimento ordinario di spesa e non può generare residui, né attivi né passivi. Al termine dell’esercizio l’economo deve restituire in tesoreria i fondi anticipati e non impiegati, così che il conto chiuda in pareggio entro il 31 dicembre. La mancata chiusura e restituzione dell’anticipazione entro tale termine viola il principio di annualità e il principio di completezza della rappresentazione contabile e rende irregolare il conto, anche quando non emerga alcun addebito a carico dell’agente contabile. Le mere annotazioni a mano sul regolamento economale, prive di delibera modificativa e di sottoscrizione, non integrano legittimamente il regolamento; ciò non comporta però addebito, ove le spese siano inerenti alle finalità istituzionali dell’ente e compatibili con le minute spese d’ufficio.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto dell’economo di un comune, esercizio 2019, iscritto al n. 4059. Il giudice relatore, con relazione ai sensi dell’art. 145, comma 4, d.lgs. n. 174/2016, concludeva per il discarico dell’agente contabile. La Procura contabile ha espresso avviso contrario, contestando la violazione del principio di annualità, l’utilizzo del fondo economale per spese ritenute non autorizzate dal regolamento approvato nel 1960 e l’illegittimità dell’anticipazione nel suo ammontare.

L’agente contabile ha prodotto un nuovo conto rettificato e una memoria difensiva, sostenendo la conformità della gestione al principio di annualità e la legittimità delle spese, tutte inerenti alle finalità dell’ente. Il P.M., nelle conclusioni, ha chiesto dichiararsi l’irregolarità del conto e la liquidazione del debito in euro 2.113,45, oltre interessi e accessori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio chiarisce preliminarmente che il conto rielaborato e prodotto dall’agente contabile non può sostituire il conto n. 4059, già depositato ai sensi dell’art. 140 c.g.c. e iscritto a ruolo ex art. 147 c.g.c., non risultando parificato né sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario. Esso può tuttavia essere utilizzato come prospettazione contabile, trattandosi di atti coevi e non adottati per sanare irregolarità.

Richiamato l’art. 153, comma 7, TUEL e l’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la Corte ribadisce che la gestione economale è una gestione di cassa in regime di anticipazione, diretta a fronteggiare spese di non rilevante ammontare. Poiché deroga al procedimento ordinario, essa deve chiudere in pareggio entro il 31 dicembre, con restituzione dei fondi non spesi: art. 162, comma 3, TUEL.

Sul primo rilievo, la Corte accerta la violazione del principio di annualità, essendo l’anticipazione stata chiusa e restituita solo nell’esercizio successivo. Ciò impone di esaminare il conto 2019 unitamente ai conti 2018 e 2020. Depurato dai rimborsi del IV trimestre 2018 e integrato con i rimborsi del IV trimestre 2019 e con la restituzione dell’anticipazione, il conto chiude in pareggio: nessun addebito può quindi essere mosso all’agente contabile.

Quanto alle spese ritenute estranee al regolamento, il Collegio rileva che le annotazioni a mano prive di delibera non integrano legittimamente il regolamento. Tuttavia le spese risultano inerenti alle finalità istituzionali dell’ente e congrui rispetto alle minute spese d’ufficio: da qui l’esclusione di addebiti. Parimenti infondata è la tesi secondo cui la presenza di stanziamenti in bilancio precluderebbe l’uso del fondo economale, poiché la gestione economale non si distingue per l’assenza di copertura, ma per la deroga al procedimento ordinario.

È invece fondato il rilievo sull’anticipazione: la modifica dell’importo disposta con determinazione del Segretario comunale è inidonea, spettando la potestà regolamentare all’organo comunale. Tale illegittimità non incide però sulla regolarità del conto, involgendo il diverso piano dell’organizzazione dell’ente. Pur in assenza di addebiti, la Corte dichiara l’irregolarità del conto economale per la violazione del principio di annualità e di completezza della rappresentazione contabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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