Inammissibile l’appello notificato oltre il termine lungo di decadenza (Corte dei Conti Sez. II App. n. 227 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello contabile, ai sensi degli artt. 178 e 180 c.g.c., il termine per impugnare è perentorio: decorre dalla notificazione della sentenza e, in mancanza di questa, scade entro un anno dalla pubblicazione. La notificazione del gravame oltre il termine lungo e il conseguente deposito dell’atto notificato fuori tempo determinano la decadenza dall’impugnazione e l’inammissibilità dell’appello. Tale vizio non è sanato in via retroattiva né dalla successiva notificazione, né dal deposito tardivo delle relate, né dalla rituale costituzione degli appellati.
Il Fatto
Un’ insegnante di ruolo, dopo aver lavorato per oltre sedici anni come dipendente a tempo indeterminato di una banca con posizione contributiva presso l’I.N.P.S., era transitata nel settore scolastico con iscrizione all’I.N.P.D.A.P. Nel 1991 aveva chiesto la ricongiunzione gratuita dei contributi e il computo o riscatto dei servizi utili, invocando atti del Provveditorato agli Studi che sarebbero stati emessi nel 2000 senza oneri a proprio carico.
Dopo una rinuncia nel 2008, una nuova domanda nel 2013 e una ricongiunzione onerosa, l’interessata aveva optato per la totalizzazione dei contributi. La Sezione giurisdizionale per la regione Veneto, con sentenza n.223/2022, aveva rigettato il ricorso, negando l’esistenza del provvedimento del 2000 e reputando preclusa ogni ulteriore ricongiunzione. Proposto appello, la questione giunge davanti alla Sezione Seconda Centrale d’Appello.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto, secondo l’ordine logico-giuridico dell’art.101, comma 2, c.g.c., la questione pregiudiziale dell’ammissibilità del gravame, rilevabile d’ufficio. L’art.178 c.g.c. fissa un termine breve di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza e un termine lungo di un anno dalla pubblicazione; l’art.180 c.g.c. impone il deposito dell’atto notificato, con copia della sentenza e prova delle notificazioni, entro trenta giorni dall’ultima notificazione.
Il legislatore ha così strutturato un duplice adempimento: prima la notificazione, necessaria a instaurare il contraddittorio; poi il deposito, diretto a radicare il giudizio dinanzi al giudice dell’impugnazione. Entrambi i termini sono previsti a pena di decadenza e il loro mancato rispetto comporta l’inammissibilità dell’appello.
Nel caso concreto, la sentenza impugnata era stata pubblicata il 14 giugno 2022 e non notificata: il termine lungo scadeva il 13 giugno 2023. L’appellante aveva depositato il gravame il 10 novembre 2022, ma senza le relate di notificazione; la notificazione era intervenuta solo il 30 dicembre 2024 e il deposito dell’atto notificato il 10 gennaio 2025, quando il termine perentorio era ormai spirato.
La Corte esclude ogni efficacia sanante. La tardiva notificazione non ripristina il potere di impugnazione già consumato, né rileva la costituzione degli appellati, perché un atto e un’attività che non esistono in termini fattuali e giuridici non possono essere sanati. In via ulteriore, osserva che anche il mancato deposito delle relate entro il termine fissato dal decreto di fissazione dell’udienza, in conformità agli artt. 88 e 191 c.g.c., sarebbe di per sé sufficiente a determinare l’inammissibilità, il che giustifica il diniego del termine per verifiche richiesto dal difensore in udienza.
La definizione del giudizio mediante una sola questione pregiudiziale comporta la compensazione integrale delle spese, ai sensi dell’art.31, comma 3, c.g.c. L’appello è dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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