Risarcimento per certificazione di conformità degli apparecchi da gioco e responsabilità dell’Agenzia (Cass. civ. Sez. III n. 34525 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto tra l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e gli organismi di certificazione degli apparecchi da gioco non è configurabile come appalto di servizi, ma come rapporto concessorio, remunerato dai soggetti richiedenti la verifica tecnica. Ne deriva che la clausola convenzionale con cui l’Agenzia è sollevata da ogni responsabilità civile verso terzi non la esonera dal rispondere in prima battuta dei danni conseguenti all’attività dell’organismo: essa configura una mera obbligazione di garanzia, che legittima l’Agenzia ad agire in manleva verso l’organismo, non a declinare la propria legittimazione passiva. In sede di legittimità, il sindacato sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale, integrato quando la motivazione è totalmente mancante o meramente apparente; e la declaratoria di inammissibilità dei motivi di appello per genericità, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., è illegittima quando le doglianze individuino chiaramente i punti contestati e li contrastino con argomentazioni difformi da quelle del primo giudice.
Il Fatto
Una società proprietaria e noleggiatrice di apparecchi da gioco riconducibili alla tipologia di cui all’art. 110 del TULPS ha convenuto in giudizio l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e il Ministero dell’economia e delle finanze, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dall’acquisto di apparecchi asseritamente inidonei a ricevere i necessari nulla osta. Secondo la prospettazione attorea, l’Agenzia avrebbe avuto un ruolo attivo nella verifica di conformità svolta dagli enti certificatori e nel rilascio delle certificazioni e dei nulla osta, con conseguente inadempimento degli obblighi di controllo e/o responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ.
Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda, dichiarando l’erronea certificazione di conformità di alcune schede di gioco e condannando l’Amministrazione al risarcimento. La Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione. Avverso tale pronuncia l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a nove motivi, cui la società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui l’Agenzia negava la propria legittimazione passiva assumendo che il rapporto facesse capo all’organismo di certificazione, è infondato. La Corte richiama la propria precedente pronuncia Sez. 3 n. 9818 del 2024, resa tra le stesse parti in fattispecie analoga, secondo cui il rapporto tra Agenzia e organismi va qualificato in senso concessorio: l’attività di verifica si indirizza verso tutti gli operatori del settore ed è direttamente remunerata dai richiedenti. La clausola convenzionale che solleva l’Agenzia da ogni responsabilità civile verso terzi presuppone, per il suo stesso tenore letterale, un’eventuale responsabilità accertata giudizialmente: l’organismo è dunque solo un garante e a rispondere verso terzi è in prima battuta l’Agenzia, che può sollevarsi agendo in manleva.
I motivi secondo, terzo, quarto e quinto sono inammissibili. La Corte distingue l’errore di percezione, sindacabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., dall’errore di valutazione, che investe l’efficacia dimostrativa della prova e non è mai sindacabile in legittimità. Nel caso di specie il giudice di merito ha fondato il proprio convincimento non solo sulle fatture, ma anche sui nulla osta rilasciati; quanto all’irregolarità degli apparecchi, la Corte territoriale ha valorizzato le risultanze dell’indagine peritale svolta in contraddittorio, dalle quali sono emerse anomalie sulle schede di gioco. La censura di travisamento della prova, oltre a essere genericamente prospettata, difetta dei requisiti di autosufficienza e decisività richiesti dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.
Il sesto motivo è fondato. Pur formulato come violazione di legge, va riqualificato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. La Corte territoriale non ha esaminato la doglianza con cui si prospettava che la dismissione degli apparecchi fosse determinata da scelte imprenditoriali della controricorrente, affermando in modo apodittico che il nesso di causalità discende dal dovere di controllo sostanziale. Si tratta di carenza motivazionale: dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. opera dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, il sindacato resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., violato quando la motivazione è totalmente mancante o meramente apparente.
Anche il settimo motivo è fondato. La Corte territoriale ha dichiarato inammissibili, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., i motivi di appello sull’insussistenza della colpa e del danno, con motivazione riferita alla sola generica contestazione sulle voci di danno. Richiamando le Sezioni Unite n. 27199 del 2017, la Corte ribadisce che l’impugnazione deve contenere la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e la relativa doglianza, senza necessità di forme sacramentali. Nel caso di specie i motivi rispettavano tali criteri. L’accoglimento del settimo motivo assorbe l’ottavo e il nono.
Nota della Redazione
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