Insinuazione del creditore fondiario e sorte del privilegio ipotecario (Cass. civ. Sez. I n. 13891 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il creditore fondiario che abbia iniziato o proseguito l’azione esecutiva sui beni ipotecati dopo la dichiarazione di fallimento del debitore deve comunque insinuarsi al passivo fallimentare per l’intero credito vantato, in ossequio all’art. 52 l. fall., che impone l’accertamento concorsuale di ogni credito ancorché munito di prelazione. Il privilegio ipotecario del credito fondiario va riconosciuto nella fase di formazione dello stato passivo, anche se i beni ipotecati non siano stati acquisiti all’attivo fallimentare, rilevando tale circostanza solo in sede di riparto come impedimento di fatto all’esercizio del privilegio. Le somme provvisoriamente percepite in sede esecutiva si computano unicamente al momento della distribuzione, con obbligo di restituzione dell’eventuale eccedenza. I limiti legali di prova del contratto per cui è richiesta la forma scritta ad substantiam operano solo quando il contratto è invocato tra le parti come fonte di diritti ed obblighi, non quando se ne deduca l’esistenza come fatto storico.
Il Fatto
Una banca chiedeva di essere ammessa al passivo del fallimento di una società cooperativa per un credito derivante da un mutuo fondiario, in parte in via privilegiata ipotecaria e in parte in chirografo. A fondamento della propria legittimazione la creditrice allegava una lunga catena di vicende modificative soggettive: il conferimento del complesso aziendale dell’originaria banca mutuante a un altro istituto, una fusione per incorporazione, un’ulteriore incorporazione e una cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U. 385/1993, seguita da fusione.
Il Tribunale rigettava la domanda perché la creditrice non aveva prodotto l’atto di trasferimento del ramo d’azienda, non provando che il conferimento comprendesse il contratto di mutuo. La Corte d’appello di Napoli accoglieva il gravame, ritenendo la prova desumibile per presunzioni e riconoscendo il grado ipotecario. Il Fallimento proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Corte ricorda che i limiti legali di prova di un contratto per cui sia richiesta la forma scritta ad substantiam operano solo quando il contratto venga invocato in giudizio tra le medesime parti negoziali quale fonte di reciproci diritti ed obblighi. Nel caso in esame il conferimento rilevava come semplice fatto storico influente sulla decisione, sicché il giudice di merito poteva evincerlo dal complesso delle risultanze istruttorie, in particolare dal contenuto del successivo atto di fusione e dalla certificazione dell’avvenuta estinzione della banca conferente.
La Corte puntualizza inoltre che non è stato violato il divieto di praesumptio de praesumpto, poiché una volta accertato che il conferimento concerneva l’intero complesso aziendale, la sua estensione al rapporto di finanziamento in contestazione costituiva deduzione ovvia. Il sindacato sulla portata dimostrativa dei documenti, ove la motivazione sia adeguata, sfugge al giudizio di legittimità. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, fondandosi la decisione su ragioni autonome e distinte, ciascuna idonea a sorreggerla.
Sul terzo motivo, relativo al riconoscimento del grado ipotecario nonostante i beni non fossero presenti nell’asse fallimentare, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l’art. 41, comma 2, d. lgs. 385/1993 deroga al divieto di azioni esecutive individuali di cui all’art. 51 l. fall., ma non alla norma imperativa dell’art. 52 l. fall., che impone l’accertamento concorsuale di ogni credito. L’insinuazione è dunque un onere per la banca mutuante, al fine di rendere definitiva, al momento del riparto, l’assegnazione provvisoria conseguita in sede esecutiva.
Il privilegio di natura meramente processuale e il carattere provvisorio dell’assegnazione imponevano alla banca di insinuarsi, consentendo la graduazione dei crediti. L’ammissione deve avvenire per l’intero credito, mentre solo in sede di riparto si considerano le somme percepite in via anticipata, con obbligo di restituzione dell’eventuale eccedenza. Il quarto motivo, fondato sull’abuso del diritto, è infine inammissibile: la sentenza impugnata non ne fa cenno e la ricorrente non specifica di averlo dedotto in merito, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.