Improcedibile il ricorso se manca la relata di notifica telematica (Cass. civ. Sez. III n. 22342 del 02.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente che nel ricorso per cassazione dichiari l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata è tenuto a depositare, nel termine dell’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica o, in caso di notificazione a mezzo PEC, le copie cartacee dei messaggi di spedizione e ricezione. La dichiarazione impegna la parte a subire le conseguenze di quanto affermato e non consente di recuperare l’omissione mediante la successiva produzione ex art. 372 cod. proc. civ.. La copia cartacea della relata, di provenienza incerta, non surroga il messaggio di inoltro telematico, che costituisce elemento indefettibile della notifica telematica in quanto documenta il fatto processuale. Il difetto di tale produzione comporta l’improcedibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio e non sanata dalla mancata contestazione del controricorrente, salvo che la documentazione sia prodotta dal controricorrente ex art. 370, terzo comma, cod. proc. civ. o acquisita dal giudice mediante istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio.

Il Fatto

Un affittuario di fondo rustico ha chiesto al Tribunale, sezione specializzata agraria, di accertare la scadenza del rapporto di affitto al novembre 2034, di dichiarare il proprio diritto all’indennità per i miglioramenti apportati al fondo e alla ritenzione dello stesso fino alla corresponsione. Le domande sono state disattese in entrambi i gradi di merito.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, sezione specializzata agraria, l’affittuario ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui il proprietario ha resistito con controricorso. La Corte rileva d’ufficio una questione di procedibilità, esaminando poi i motivi solo per completezza argomentativa.

La Motivazione della Corte

La questione centrale riguarda l’onere di depositare, unitamente al ricorso, la documentazione attestante l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata. Per consolidato orientamento di nomofilachia, la dichiarazione contenuta nel ricorso circa l’avvenuta notificazione attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità, impegna la parte a subirne le conseguenze.

Il deposito della mera copia autentica della sentenza, priva della relazione di notificazione, comporta il difetto di procedibilità, salvo che la documentazione non risulti prodotta dal controricorrente o acquisita dal giudice tramite istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio. Il vizio è rilevabile d’ufficio e non è sanato dalla mancata contestazione della controricorrente, perché l’improcedibilità presidia con efficacia sanzionatoria un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio del processo di legittimità.

Nel caso concreto, il ricorrente ha depositato copia della sentenza priva della relata di notificazione, senza produrre le copie cartacee dei messaggi PEC di spedizione e ricezione. La copia a stampa della relata, di provenienza incerta, non può surrogare il messaggio di inoltro telematico, che costituisce elemento indefettibile della notifica a mezzo PEC e documenta il giorno dell’avvenuta notifica. Nemmeno l’attestazione di conformità della sentenza vale allo scopo, riferendosi a un’estrazione dal fascicolo informatico e non alla relata.

Non soccorre il principio secondo cui il ricorso resta procedibile, in difetto della produzione, ove risulti che la notificazione si è perfezionata entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione. A fronte di una sentenza pubblicata il 30 novembre 2021, la notifica del ricorso è avvenuta il 15 febbraio 2022, oltre tale arco temporale.

La sanzione dell’improcedibilità non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e con l’art. 6 CEDU, trattandosi di adempimento preliminare non oneroso, finalizzato a verificare nell’interesse pubblico il passaggio in giudicato della decisione di merito. In via di completezza, i quattro motivi sarebbero comunque inammissibili: il primo introduce questione nuova in sede di legittimità; il secondo e il terzo evocano inconferentemente gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e omettono la localizzazione dei documenti ex art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ.; il quarto non allega lo specifico appello avverso il rigetto della prova testimoniale. Il ricorso è dichiarato improcedibile, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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