Certificazione positiva del contratto intercompartimentale 2025-2027 (Corte dei Conti Sez. contr. Bolzano n. 58 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni di controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano, ai sensi dell’art. 2-bis del d.P.R. n. 305/1988, certificano che la quantificazione dei costi dei contratti collettivi del personale a ordinamento regionale e provinciale sia compatibile con gli strumenti di programmazione e di bilancio, previa valutazione dell’attendibilità dei costi quantificati. Il controllo si articola in tre profili: attendibilità delle quantificazioni, compatibilità finanziaria degli oneri rispetto alla copertura di bilancio e compatibilità economica degli incrementi retributivi con gli obiettivi di finanza pubblica. La certificazione non comporta valutazioni sulla intrinseca legittimità delle clausole negoziali, rimesse alla responsabilità delle parti contrattuali. In caso di certificazione non positiva le parti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva, salvo che il giudizio negativo riguardi singole clausole, la cui inefficacia resta ferma.

Il Fatto

La Provincia autonoma di Bolzano ha trasmesso alla Sezione di controllo la deliberazione della Giunta provinciale n. 787 del 7 ottobre 2025, di autorizzazione alla sottoscrizione dell’ipotesi di Contratto collettivo intercompartimentale per il triennio 2025-2027, unitamente alla documentazione e alle tabelle di quantificazione dei costi. L’ipotesi riguarda cinque comparti e prevede un aumento strutturale delle retribuzioni a decorrere dal 1° gennaio 2025, correlato all’inflazione del periodo 2022-2024, oltre a nuove discipline in materia di incentivi, congedi e permessi.

Il Magistrato istruttore ha formulato richieste di chiarimento agli esperti designati, che hanno trasmesso l’ipotesi debitamente sottoscritta e ulteriori tabelle. La questione sottoposta alla Sezione è se la quantificazione dei costi contrattuali sia attendibile e se gli oneri siano compatibili con il bilancio e con gli strumenti di programmazione provinciali.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro della propria funzione. Il controllo previsto dall’art. 2-bis del d.P.R. n. 305/1988, introdotto dal d.lgs. n. 113/2023, si svolge entro quindici giorni dalla trasmissione delle ipotesi di accordo e ha per oggetto i soli riflessi economico-finanziari delle clausole. Richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite n. 7/SSRRCO/CCN/22 del 4 maggio 2022 e il parere n. 2/2023/CONS, il Collegio individua i tre profili del giudizio: attendibilità delle stime, compatibilità finanziaria e compatibilità economica.

Sul primo profilo, la Sezione verifica la metodologia di calcolo. L’aumento strutturale medio dichiarato è del 12,35 per cento, con incrementi differenziati per qualifica funzionale, tra il 10,07 per cento per la nona e il 15,14 per cento per la prima. La base di calcolo valorizza anzianità media di servizio e retribuzione media pro-capite, con dati estratti dalle banche dati degli enti. Il Collegio rileva che la relazione espone con soddisfacente chiarezza la metodologia utilizzata.

Sul secondo profilo, la Sezione confronta le risorse stanziate dal fondo per la contrattazione di cui all’art. 5, comma 1, della l.p. n. 11/2024, come modificato dalle successive leggi provinciali, con gli impieghi derivanti dall’ipotesi in esame e dalle precedenti certificazioni. Le risorse residue consentono la copertura degli oneri per ciascun esercizio. I pareri favorevoli del Collegio dei revisori e l’attestazione del Direttore dell’Ufficio bilancio confermano che i maggiori oneri non superano i limiti di legge.

Sul terzo profilo, il Collegio esamina il raffronto tra dinamica retributiva e principali aggregati macroeconomici, statali e provinciali. Gli incrementi risultano coerenti con il trend delle grandezze economiche locali e con le previsioni di crescita del PIL provinciale. La Sezione richiama la relazione sul costo del lavoro pubblico 2025 delle Sezioni riunite, che segnala il rischio di una rincorsa dei salari all’inflazione. La Corte costituzionale n. 89/2023 riconduce la funzione di certificazione alla sfera giurisdizionale ai limitati fini della legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale sui parametri finanziari.

Da ultimo, il Collegio precisa che l’odierna certificazione non comporta valutazioni implicite su contratti collettivi pregressi non certificati, in quanto anteriormente al 31 agosto 2023 gli stessi non erano soggetti a certificazione. In esito al complessivo esame, la Sezione rilascia positiva certificazione per l’ipotesi di contratto, secondo le osservazioni e raccomandazioni contenute nel rapporto di certificazione, ordinando la trasmissione della deliberazione al Presidente e al Segretario generale della Provincia e all’Agenzia provinciale per le relazioni sindacali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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