Assolti i dirigenti Asl per difetto di colpa grave nel diniego di assunzione della vincitrice di concorso (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 122 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale cosiddetto indiretto, l’elemento soggettivo della colpa grave non può essere desunto dalla mera illegittimità del provvedimento amministrativo, successivamente accertata in sede giurisdizionale, ma richiede la violazione di regole di condotta chiare e univoche, ovvero l’adozione di scelte macroscopicamente abnormi, irrazionali o manifestamente illogiche. La valutazione della colpa grave va operata con riferimento al momento della condotta, sulla base del quadro normativo e interpretativo allora esistente, senza poter attribuire rilevanza a pronunce giurisdizionali successive. Il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione dell’azione erariale per danno indiretto coincide con il momento dell’effettivo pagamento da parte dell’Amministrazione danneggiata, che realizza il depauperamento patrimoniale. La sospensione del termine prescrizionale disposta dalla normativa emergenziale si applica anche all’azione di responsabilità amministrativa.

Il Fatto

La Procura regionale aveva convenuto in giudizio il direttore generale e il direttore amministrativo di una soppressa ASL, ai quali imputava, a titolo di colpa grave, di aver reiterato nel 2009 un diniego di assunzione nei confronti di una vincitrice di concorso pubblico del 1992. Il diniego era stato successivamente annullato dal giudice del lavoro, con condanna dell’Azienda sanitaria al risarcimento del danno, liquidato in via equitativa in appello. L’Amministrazione, dopo la notifica di un precetto, aveva provveduto al pagamento delle somme dovute alla lavoratrice.

Secondo l’ipotesi accusatoria, il comportamento dei due dirigenti avrebbe determinato un aggravamento del danno, avendo perpetuato gli effetti della condotta omissiva originaria, in un contesto nel quale il diritto all’assunzione della vincitrice era stato già riconosciuto da un parere ministeriale del 1994. La Procura aveva quantificato il danno imputabile ai convenuti in complessivi euro 81.277,23, chiedendone la condanna nella misura del 50% ciascuno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente disatteso l’eccezione di prescrizione, rilevando che il termine quinquennale per l’azione di responsabilità decorre dal momento del pagamento, quale momento di verificazione del depauperamento delle risorse pubbliche. L’invito a dedurre, notificato prima dello spirare del quinquennio, aveva correttamente interrotto la prescrizione, tenuto anche conto della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale.

Nel merito, la Corte ha fatto applicazione del principio della ragione più liquida, ritenendo dirimente la valutazione dell’elemento soggettivo. L’esame è stato circoscritto al momento della condotta, posto che uno dei convenuti aveva cessato l’incarico il 28 settembre 2009 e l’altro il 4 ottobre 2009, immediatamente dopo l’adozione del diniego.

A quella data, unica pronuncia intervenuta era la sentenza del TAR che aveva annullato il precedente diniego, fondato su motivazioni differenti. Non potevano pertanto essere valorizzate, ai fini dell’accertamento della colpa grave, le successive pronunce del giudice ordinario. La Corte ha inoltre evidenziato il contesto di oggettiva incertezza normativa nel quale i dirigenti si erano trovati a operare, caratterizzato dalla privatizzazione del pubblico impiego e dalla trasformazione delle USL in ASL, con la conseguente modifica dei profili professionali.

Rilevante è apparso altresì il contenuto del parere ministeriale del 1994, che subordinava la possibilità di assunzione alla previa autorizzazione in deroga della Regione, mai concessa per la posizione della vincitrice, nonché il successivo parere del 1995, che aveva escluso la compatibilità delle vecchie graduatorie con il nuovo modello ordinamentale. Tale quadro, connotato da una pluralità di interpretazioni contrastanti, ha indotto il Collegio a escludere che la condotta dei convenuti potesse essere qualificata come gravemente colposa, anche alla luce della tipizzazione legislativa della colpa grave di recente introduzione.

La domanda risarcitoria è stata pertanto rigettata, con assoluzione dei convenuti e condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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