Contributi previdenziali del sindaco: inammissibile il conflitto per interferenza sulla giurisdizione ordinaria (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 164 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere ex art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, pur soggettivamente ammissibile perché proveniente dal sindaco quale rappresentante dell’ente, è oggettivamente inammissibile quando il quesito investe il perimetro applicativo dell’art. 86, comma 2, TUEL, già delimitato dalla Corte di cassazione. La funzione consultiva della Corte dei conti non può interferire né sovrapporsi alla giurisdizione ordinaria, né co-gestire l’attività amministrativa. Ove la materia sia ormai definita dalla giurisprudenza di legittimità, un parere contrario invererebbe un conflitto di statuizioni; un parere conforme non aggiungerebbe alcunché. Preclude quindi l’ammissibilità il rischio di sovrapposizione con la giurisdizione ordinaria.

Il Fatto

Il sindaco di un comune ha chiesto alla Sezione regionale di controllo per la Campania un parere, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, per sapere se, ricoprendo tale ruolo, abbia diritto all’attribuzione dei contributi previdenziali versati dall’ente.

Il quesito attiene alla posizione previdenziale del sindaco, figura di amministratore locale, e tocca la disciplina dettata dall’art. 86, comma 2, TUEL in tema di oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi a carico dell’amministrazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione verifica anzitutto l’ammissibilità soggettiva, ritenendola sussistente: la richiesta proviene dal sindaco, rappresentante dell’ente, e l’elencazione dei soggetti legittimati contenuta nell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 è tassativa e riproduce quella dell’art. 114 Cost.

Sul piano oggettivo, la Corte ribadisce che la funzione consultiva può esercitarsi solo su questioni di diritto generali ed astratte, riconducibili alla contabilità pubblica. È preclusa ogni forma di co-amministrazione o co-gestione, incompatibile con la neutralità e l’imparzialità della magistratura contabile.

La Sezione richiama la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 24/2019, secondo cui il parere non può riguardare comportamenti suscettibili di valutazione della Procura contabile o di altri organi giudiziari, per evitare soluzioni non conciliabili con successive pronunce. Ritiene poi di poter astrarre la questione dal contesto fattuale, senza considerare la posizione previdenziale specifica del richiedente.

Lo “spartiacque” è individuato nelle ordinanze della Suprema Corte Sez. lav. n. 24615/2023 e n. 18396/2024, che hanno perimetrato l’art. 86, comma 2, TUEL: l’obbligo contributivo per i liberi professionisti impegnati in funzioni pubbliche elettive sussiste a prescindere dall’integrale sospensione dell’attività professionale. La Cassazione ha precisato che l’espressione “allo stesso titolo” individua solo la natura degli oneri, non richiama la condizione dell’aspettativa non retribuita, riferibile ai soli lavoratori dipendenti.

La Corte richiama poi le deliberazioni delle Sezioni regionali Lombardia n. 179/2024/PAR e n. 84/2025/PAR, di Emilia Romagna n. 122/2024/PAR, orientate verso l’inammissibilità oggettiva di quesiti analoghi. Un parere contrario alla Cassazione invererebbe un conflitto di statuizioni; un parere conforme non aggiungerebbe nulla al principio già espresso. Pertanto dichiara il parere oggettivamente inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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