Improcedibile ricorso su revisione patente per sopravvenuta scadenza del titolo (TAR Lombardia n. 1527 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il provvedimento di revisione della patente di guida è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, sia scaduto il termine di validità del titolo di guida, poiché la pronuncia di annullamento non sarebbe più idonea a produrre alcuna utilità per il ricorrente, essendo comunque necessaria una nuova domanda sul titolo e una nuova valutazione medico-legale. Il provvedimento di revisione non configura una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, ma una misura cautelare preventiva, funzionale alla sicurezza della circolazione stradale, espressione di ampia discrezionalità tecnica dell’Amministrazione. Il sindacato del giudice amministrativo è pertanto limitato all’esercizio distorto, irrazionale o irragionevole del potere.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare di una patente di guida di categoria B, rilasciata il 9 agosto 2021 con scadenza fissata all’8 agosto 2025. In data 9 febbraio 2023 la competente ASL comunicava alla Motorizzazione civile che, all’esito di una visita del 2 febbraio 2023, erano emerse alterazioni di carattere psichico idonee a rendere il soggetto potenzialmente di pregiudizio alla pubblica incolumità qualora si fosse posto alla guida.
La Motorizzazione disponeva quindi la revisione della patente, subordinandone la validità al superamento di un nuovo esame di idoneità psicofisica. Il ricorso gerarchico proposto dal titolare veniva respinto; questi impugnava allora il rigetto davanti al TAR, chiedendo l’annullamento del provvedimento e di ogni atto presupposto. Resisteva in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, in prossimità dell’udienza di merito, l’Amministrazione ha depositato una nota con cui rappresentava la sopravvenuta scadenza della patente e la mancata presentazione, da parte del ricorrente, di istanza di visita medica presso la commissione medica locale. Il ricorrente non ha replicato.
In sede di udienza il Presidente ha dato avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. della possibile declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse. La scadenza del titolo di guida rende inutile la pronuncia sulla legittimità del provvedimento impugnato, poiché impone comunque una nuova domanda e una nuova valutazione medico-legale. Il ricorrente, inoltre, non ha chiesto la declaratoria di illegittimità ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., con conseguente difetto del requisito di attualità dell’interesse.
Ciononostante, il Tribunale ha ritenuto di scrutinare il merito. Secondo l’orientamento richiamato — Cons. Stato, sez. V, 5.11.2024, n. 8853 e Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2026, n. 1384 — il provvedimento di revisione è misura cautelare preventiva, richiesta non solo per l’acquisizione ma anche per la conservazione del titolo, ed è sindacabile solo per esercizio distorto, irrazionale o irragionevole del potere.
Nel caso concreto, dagli atti emergeva a carico del ricorrente un disturbo bipolare, confermato dalla visita del 2 febbraio 2023. Tale quadro diagnostico giustifica l’adozione della misura cautelare, non essendo rinvenibile alcun vizio nell’esercizio del potere. Il ricorso, pertanto, è stato dichiarato improcedibile e le spese compensate in ragione dell’esito meramente processuale.
Nota della Redazione
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