Controllo di legittimità e non luogo a deliberare su atto scaduto (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 207 del 15.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo di legittimità sugli atti, la sopravvenuta inefficacia del provvedimento sottoposto a esame, per scadenza del termine finale o per revoca, determina il venir meno dell’oggetto del giudizio e impone una pronuncia di non luogo a deliberare. L’atto che ha esaurito i propri effetti non è più suscettibile di acquisire efficacia e non può essere sottoposto a registrazione. La circostanza che la cessazione degli effetti derivi da un provvedimento successivo, adottato in esecuzione di una pronuncia dell’autorità giudiziaria, non consente di revocare retroattivamente gli atti emanati medio tempore.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un contenzioso in materia di mobilità per interscambio tra dirigenti scolastici di due regioni. In esecuzione di una prima ordinanza cautelare, l’amministrazione adotta un decreto di conferimento di incarico a favore di una dirigente presso un’istituzione scolastica, con decorrenza dal 1° settembre 2024.
Il giudice del reclamo, con successiva ordinanza, riforma il provvedimento cautelare e rigetta il ricorso. In esecuzione di tale pronuncia viene emanato un nuovo decreto che assegna l’incarico all’altro dirigente dalla 23 settembre 2024. Il primo decreto, relativo alla dirigente, diviene così oggetto di deferimento alla Sezione regionale di controllo per la pronuncia sul visto e sulla registrazione.
La Motivazione della Corte
Il Magistrato istruttore aveva formulato rilievi sulla decorrenza degli incarichi e sulla sorte del decreto emanato in esecuzione della prima ordinanza cautelare, chiedendo conferma circa l’intervenuta revoca implicita e la conseguente restituzione dell’atto, in quanto non sottoposto a controllo.
L’amministrazione ha chiarito che la vicenda non ha prodotto alcun sovrannumero nei ruoli regionali, essendosi svolta con modalità compensativa tra dirigenti già di ruolo nei rispettivi territori. Ha inoltre precisato che il decreto in esame ha esplicato i propri effetti fino al 22 settembre 2024 e non è stato revocato, ma modificato nella durata per effetto del decreto congiunto del 18 settembre 2024, con il quale la dirigente è stata nuovamente assegnata alla regione di provenienza.
La Sezione osserva che il nuovo incarico, conferito a decorrere dal 23 settembre 2024, ha implicitamente fissato la scadenza finale del decreto in esame al giorno precedente, ovvero ne ha comportato la revoca. Tale circostanza è confermata dalle successive memorie difensive dell’amministrazione.
Su questa base il Collegio rileva che il decreto, risultando scaduto in virtù dell’apposizione di un termine finale, non è più suscettibile di acquisire efficacia. Il venir meno dell’oggetto del controllo preclude la pronuncia sul visto e la registrazione e impone il non luogo a deliberare.
La Sezione dispone altresì la pubblicazione della pronuncia sul sito istituzionale dell’Ufficio regionale scolastico, nella sezione dedicata ai controlli e ai rilievi sull’amministrazione, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, con obbligo per l’amministrazione di informare la Sezione dell’avvenuta pubblicazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.