Controllo bilanci aziende sanitarie e obbligo conformarsi indicazioni Sezione regionale (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 122 del 02.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo esercitato dalle Sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci di esercizio degli enti del Servizio sanitario nazionale appartiene alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità e non si esaurisce nella verifica statica della conformità alle regole contabili, ma è finalizzato, in prospettiva dinamica, all’adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire l’equilibrio di bilancio. Accertate irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari, la pronuncia della Sezione è cogente: l’ente controllato deve conformarsi alle indicazioni in essa contenute e la Regione è tenuta ad assicurarne l’osservanza in virtù dei poteri di vigilanza esercitati. L’applicazione della misura interdittiva prevista dall’art. 1, comma 7, del D.L. n. 174/2012 deve essere bilanciata con la garanzia delle prestazioni costituzionalmente necessarie, poiché l’effetto inibitorio non incide sui costi necessari inerenti ai LEA, ma sulle ulteriori spese sanitarie soggette al principio di sostenibilità economica.
Il Fatto
Nell’ambito dell’attività di controllo per l’anno 2025, la Sezione ha esaminato la documentazione relativa al bilancio di esercizio 2023 di una azienda sanitaria locale del territorio. Il Collegio sindacale aveva trasmesso la prescritta relazione-questionario, integrata dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione e dagli schemi di bilancio presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche.
Dall’istruttoria, condotta anche mediante richieste di chiarimenti all’azienda e alla Regione, sono emersi diversi profili di criticità: l’aumento dei debiti pregressi rispetto all’esercizio precedente, il tardivo pagamento di fatture nelle transazioni commerciali, la mancata riconciliazione di taluni rapporti di debito-credito, il superamento degli obiettivi assegnati per la spesa farmaceutica ospedaliera e per l’acquisto di dispositivi medici, nonché l’aumento delle consulenze e collaborazioni non sanitarie.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro dei poteri di controllo. L’art. 1, commi 166 e 167, della L. n. 266/2005 ha imposto agli organi di revisione degli enti locali l’obbligo di trasmettere alle Sezioni regionali una relazione sul rendiconto, estendendo tale disciplina agli enti del Servizio sanitario nazionale. L’ambito è stato poi ampliato dall’art. 1, comma 3, del D.L. n. 174/2012, che demanda alle Sezioni la verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, dell’osservanza del vincolo di indebitamento e dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri.
Il richiamo alla giurisprudenza costituzionale è centrale. La Corte cost. n. 39/2014 ha qualificato il controllo come sindacato di legalità e di regolarità, volto a finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all’adozione di misure correttive effettive. La Consulta ha sottolineato il carattere cogente del comma 7: dall’accertamento degli squilibri discende l’obbligo, per l’amministrazione, di adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri. In caso di inosservanza, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa privi di copertura.
La Sezione richiama altresì il bilanciamento con l’art. 32 della Costituzione. L’effetto interdittivo non riguarda i costi necessari alla prestazione dei LEA, la cui dimensione finanziaria è già fissata in sede normativa, ma le ulteriori spese assoggettate al principio di sostenibilità economica (Corte cost. n. 62/2020 e n. 157/2020).
I parametri del controllo sono individuati nel conseguimento e mantenimento dell’equilibrio di bilancio, nel rispetto del vincolo di finalizzazione dell’indebitamento a spesa di investimento ex art. 119, ultimo comma, Cost., nella sostenibilità dell’indebitamento e nell’assenza di irregolarità pregiudizievoli. Applicando tali criteri, la Sezione ha rilevato i profili di criticità e ha disposto che l’azienda si conformi alle indicazioni della pronuncia, raccomandando la ricognizione dei debiti pregressi, la cura nella liquidazione delle fatture, l’efficientamento della spesa farmaceutica e il contenimento delle consulenze non sanitarie. Alla Regione è richiesto di assicurare l’osservanza in virtù dei poteri di vigilanza.
Nota della Redazione
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