Certificazione positiva dei costi delle ipotesi di accordo Laborfonds nel Comparto Scuola (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 69 del 03.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di certificazione delle ipotesi di accordo collettivo, la Sezione regionale di controllo verifica l’attendibilità della quantificazione dei costi e la loro compatibilità finanziaria ed economica. Il giudizio di compatibilità finanziaria postula il riscontro tra oneri derivanti dagli accordi e risorse stanziate nel bilancio dell’ente, restando esclusa ogni valutazione di merito sulle scelte negoziali. Qualora l’adeguamento retributivo sia imposto da fonte normativa, la compatibilità economica è da considerarsi in re ipsa. La certificazione positiva è subordinata alla verifica dell’esatta imputazione delle risorse e della loro capienza rispetto agli oneri contrattuali.
Il Fatto
L’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale della Provincia autonoma di Trento ha trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti le ipotesi di accordo siglate con le organizzazioni sindacali rappresentative per l’incremento della contribuzione al fondo di previdenza complementare Laborfonds a carico del datore di lavoro, relative al personale del Comparto Scuola.
La Giunta provinciale aveva subordinato la sottoscrizione definitiva delle intese alla previa certificazione positiva della Sezione. L’Agenzia ha quindi inoltrato il testo concordato unitamente alla relazione tecnica e agli atti di indirizzo, chiedendo la certificazione prevista dall’art. 2-bis del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento, individuando nell’art. 2-bis del d.P.R. n. 305/1988, introdotto dal d.lgs. n. 113/2023, la fonte della propria competenza in materia di contratti collettivi del personale. Il controllo si articola nella verifica dell’attendibilità delle quantificazioni dei costi e della compatibilità finanziaria ed economica con le risorse disponibili nel bilancio provinciale.
Sul piano finanziario, la Corte mette a confronto le risorse ripartite con le deliberazioni di Giunta e gli oneri derivanti dalle tre ipotesi di accordo. Per il comparto Scuola gli stanziamenti ammontano a 1.720.000,00 euro per il 2024 e a 2.970.000,00 euro per il 2025 e a regime, a fronte di oneri pari, rispettivamente, a 1.644.163,81 e 2.857.115,67 euro, con un avanzo di risorse di 75.836,19 e 112.884,33 euro. Il raffronto conferma che gli oneri non eccedono il plafond individuato in sede di indirizzo.
La Sezione sottolinea come la quantificazione operata dall’Agenzia muova dalla spesa sostenuta per l’anno 2023, applicando percentuali differenziate per area negoziale: il 50% di tale spesa per il personale A.T.A. e delle scuole dell’infanzia, il 100% per il 2024 e il raddoppio per il 2025 e a regime per il personale docente delle scuole a carattere statale e per la dirigenza scolastica. La verifica è condotta unitariamente per il comparto, non avendo la Giunta effettuato una ripartizione analitica tra le aree.
Quanto alla compatibilità economica, la Corte rileva che l’adeguamento discende da fonte normativa — l’art. 4, comma 2-bis, l.p. n. 3/2024 e l’art. 4, comma 2-ter, della medesima legge — con la conseguenza che essa va considerata in re ipsa. Su queste basi la Sezione esprime certificazione positiva nel loro complesso delle ipotesi di accordo, facendo salve le osservazioni contenute nel rapporto di certificazione, che costituisce parte integrante della deliberazione, e disponendo la trasmissione dell’atto all’Agenzia per il seguito di competenza.
Nota della Redazione
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