Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta pensione di vecchiaia (Corte dei Conti Sez. I App. n. 172 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello in materia di pensioni, la sopravvenuta titolarità di un trattamento di vecchiaia più favorevole, in luogo di quello di anzianità riconosciuto dal primo giudice, fa venir meno l’interesse della parte alla prosecuzione del giudizio e determina la cessazione della materia del contendere. Il riconoscimento in prime cure della pensione di anzianità contributiva ex art. 1, comma 9, legge n. 243/2004 (c.d. opzione donna) presuppone il possesso del prescritto requisito contributivo. La mancanza di tale requisito, per effetto di periodi di aspettativa senza retribuzione, rende la pretesa non azionabile. Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno sostenute, nulla essendo dovuto per la gratuità delle cause previdenziali.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per la Lazio, con sentenza n. 299/2023, aveva accertato il diritto dell’interessata alla pensione di anzianità contributiva dal 1° luglio 2018 al 31 luglio 2022 e condannato l’Inps al pagamento dei ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con compensazione delle spese.

L’Inps proponeva appello, deducendo la violazione del combinato disposto dell’art. 1, comma 9, legge n. 243/2004 e dell’art. 1, comma 281, legge n. 208/2015, per avere il giudice di prime cure riconosciuto il trattamento di anzianità pur in assenza del requisito contributivo, avendo l’interessata usufruito di diversi periodi di aspettativa senza retribuzione, e comunque in presenza di un trattamento di vecchiaia più favorevole a decorrere dal 1° agosto 2022.

La Motivazione della Corte

La Sezione centrale d’appello esamina la censura dell’Inps relativa al riconoscimento, per il periodo indicato, della pensione di anzianità ex art. 1, comma 9, legge n. 243/2004. L’appello è fondato e merita accoglimento.

L’istituto previdenziale ha rappresentato che la domanda di opzione donna non poteva essere accolta per mancanza del requisito contributivo, avendo l’interessata usufruito di più periodi di aspettativa senza retribuzione. La medesima parte gode comunque di un trattamento di pensione di vecchiaia, liquidato con il sistema misto a decorrere dal 1° agosto 2022.

L’interessata ha dal canto suo dichiarato di non essere più interessata alla pensione di anzianità riconosciuta dal primo giudice, subentrando in sua vece il trattamento di vecchiaia, e ha ammesso il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

Sul piano delle spese, la Corte dispone che le stesse restino a carico delle parti che le hanno sostenute, nulla dovendosi per le spese di giudizio in ragione della gratuità delle cause previdenziali. L’appello dell’Inps è pertanto accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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