Adesione di un Comune a una CER cooperativa: necessaria la consultazione pubblica sullo schema di delibera (Corte dei Conti Sez. contr. Bolzano n. 43 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione di un ente locale a una comunità energetica rinnovabile costituita in forma di società cooperativa è soggetta al controllo preventivo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, che richiede una motivazione analitica rafforzata sulla necessità dell’operazione e sulla sua sostenibilità finanziaria e convenienza economica. L’onere motivazionale non è satisfatto dal generico richiamo alle finalità ambientali delle CER, ma impone di valutare l’alternatività del modello societario rispetto ad altre forme gestionali e di dimostrare che l’attività non sarebbe svolta dal mercato a condizioni equivalenti. La consultazione pubblica ex art. 5, comma 2, TUSP deve avere ad oggetto lo schema di atto deliberativo, non essendo sufficiente la mera informazione della cittadinanza sull’iniziativa. Il business plan deve essere completo e includere un’analisi di sensitività con scenari alternativi, anche avversi, che considerino le variabili potenzialmente influenti sui risultati attesi.
Il Fatto
Il Comune di Lasa ha deliberato l’adesione, come socio, alla “Comunità energetica rinnovabile EVi cooperativa”, una società cooperativa operante nel territorio della Val Venosta, con sottoscrizione di una quota di partecipazione di 25,00 euro. La delibera consiliare è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo per Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Bolzano, ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016.
L’atto deliberativo indicava quale finalità dell’adesione il perseguimento di obiettivi ambientali e di efficienza energetica, nell’ambito del progetto “Green Communities”, richiamando la normativa europea e nazionale in materia di comunità energetiche. A seguito di richiesta istruttoria, il Comune ha precisato l’intenzione di rivestire la qualità di socio “prosumer” e ha trasmesso documentazione integrativa, tra cui lo statuto della cooperativa, il business plan e l’avviso di consultazione pubblica, pubblicato dal 2 marzo al 2 aprile 2026.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del controllo, riscontrando che l’adesione non era stata ancora attuata sotto il profilo civilistico e che la forma cooperativa della società rientra tra i tipi societari ammessi dall’art. 3, comma 1, TUSP. Ha quindi esaminato l’atto deliberativo alla luce del doppio vincolo finalistico di cui all’art. 4 TUSP e all’art. 1 della l.p. n. 12/2007, ritenendo la produzione di energia da fonti rinnovabili attività consentita e coerente con le finalità istituzionali dell’ente, purché la motivazione dimostri che il servizio non sarebbe altrimenti offerto dal mercato a condizioni equivalenti.
Un primo profilo di criticità è stato rilevato con riguardo alla consultazione pubblica. La Corte ha osservato che l’avviso pubblicato dal Comune si limitava a rendere nota l’intenzione di aderire alla CER, senza sottoporre alla cittadinanza lo schema di atto deliberativo. Ha precisato che l’oggetto dell’adempimento normativo non è la mera conoscibilità dell’iniziativa, ma l’espletamento di una consultazione su uno specifico atto, come richiesto dall’art. 5, comma 2, TUSP.
In ordine alla sostenibilità finanziaria, la Corte ha valutato positivamente gli elementi forniti dal business plan allegato, ma ha rilevato l’assenza di indicazioni sulle possibili variabili che potrebbero influenzare i risultati attesi e la mancata predisposizione di un’analisi di sensitività volta a definire scenari alternativi e più avversi rispetto a quello di base. Ha inoltre evidenziato la necessità che il Comune, in sede di periodica revisione delle partecipazioni, valuti il profilo della possibile duplicazione di partecipazioni societarie per il perseguimento del medesimo obiettivo, considerato il già nutrito portafoglio di partecipazioni detenute nel settore energetico.
Con riferimento al parametro della convenienza economica, la Corte ha ribadito che la motivazione rafforzata deve evidenziare la funzionalità della soluzione rispetto agli obiettivi dell’amministrazione e la capacità dell’operazione di creare valore, sottolineando come la verifica di tali profili non potrà che essere effettuata in corso di gestione e in sede di controllo dei bilanci. Riguardo alla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, lo scrutinio è stato limitato alla verifica dell’adempimento dell’onere motivazionale, ritenuto sufficiente dall’atto deliberativo.
In conclusione, la Corte si è pronunciata in termini non integralmente positivi, formulando osservazioni e rilievi in merito alle lacune motivazionali e istruttorie riscontrate, e ha disposto la pubblicazione della delibera sul sito istituzionale del Comune.
Nota della Redazione
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