Certificazione positiva dei costi del CCPL comparto Autonomie locali (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 18 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, chiamata a certificare l’ipotesi di accordo per la parte economica di un contratto collettivo provinciale, verifica l’attendibilità delle quantificazioni dei costi e la loro compatibilità finanziaria ed economica con le risorse disponibili nel bilancio dell’ente. La certificazione positiva presuppone che gli oneri non eccedano il plafond di risorse individuato in sede di indirizzo e che il raffronto con gli aggregati di finanza pubblica — dinamica dei prezzi al consumo e andamento del PIL — confermi la sostenibilità degli incrementi. Il giudizio di compatibilità economica non si esaurisce nel solo riscontro contabile, ma richiede una valutazione della tenuta reale degli aumenti rispetto alla perdita del potere di acquisto e alla crescita economica locale. La quantificazione basata sulla consistenza del personale al 31 dicembre dell’anno che precede il triennio di riferimento, sebbene risponda a esigenze di certezza, richiede un approfondimento sui dati più aggiornati ai fini della sostenibilità a regime.
Il Fatto
L’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale della Provincia autonoma di Trento ha trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento l’ipotesi di accordo per la parte economica del CCPL 2022-2024 del comparto Autonomie locali, siglata con le organizzazioni sindacali il 23 dicembre 2024. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, aveva autorizzato la sottoscrizione definitiva subordinandola alla previa certificazione positiva della Sezione.
La richiesta di certificazione è stata avanzata ai sensi dell’art. 2-bis del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, come introdotto dall’art. 1 del d.lgs. 31 luglio 2023, n. 113, che attribuisce alla Corte dei conti il controllo in materia di contratti collettivi del personale. L’ipotesi riguarda il personale delle aree non dirigenziali e quello della dirigenza e dei segretari comunali del comparto, con effetti anche sul personale del Consiglio provinciale.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro delle risorse. La Giunta provinciale aveva ripartito tra i comparti e le aree negoziali le risorse aggiuntive rese disponibili dall’art. 4, comma 2-bis, l.p. n. 3/2024, introdotto dall’art. 7, comma 4, l.p. n. 9/2024, per complessivi 15.283.570,00 euro, destinando al comparto Autonomie locali — area non dirigenziale — 5.759.588,00 euro e all’area della dirigenza e segretari comunali 274.230,00 euro.
Il Collegio confronta quindi risorse stanziate e oneri derivanti dall’accordo. Per l’area non dirigenziale gli oneri ammontano a 5.538.805,32 euro a fronte di 5.759.588,00 euro stanziati, con una differenza positiva di 220.782,68 euro. Per l’area dirigenziale gli oneri sono pari a 267.180,97 euro contro 274.230,00 euro, con un avanzo di 7.049,03 euro. Il costo a carico del Consiglio provinciale trova integrale copertura negli stanziamenti di bilancio, con avanzo pari a zero in ciascuna annualità considerata.
Sul piano metodologico la Sezione richiama l’art. 60, comma 4-bis, l.p. n. 7/1997, che impone di quantificare i costi con riferimento al personale in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente il triennio. Il Collegio osserva che tale criterio, sebbene risponda a esigenze di certezza dei dati negoziali, richiede un approfondimento sui dati più aggiornati quando i rinnovi siano stipulati in ritardo, per preservare l’attendibilità degli oneri e la sostenibilità a regime, richiamando la deliberazione SS.RR.CO/2/2024/CCN.
La valutazione di compatibilità economica si fonda sul raffronto tra dinamica retributiva e aggregati di finanza pubblica. L’incremento reale dello stipendio tabellare rispetto al 31 dicembre 2021 è pari al 7,90%, mentre nel biennio 2022-2023 si registra una perdita del potere di acquisto di 13,90 punti percentuali. Le stime previsive del PIL trentino indicano una crescita compresa tra l’1,2% e l’1,6%. Su queste basi la Sezione ritiene gli incrementi compatibili.
Il Collegio segnala inoltre un errore materiale nell’importo calcolato per una posizione retributiva, con costo aggiuntivo di 485,39 euro, non rilevante ai fini della compatibilità. Formula infine un auspicio, nel rispetto dell’autonomia negoziale, per una semplificazione degli accordi, rilevando che la successione ravvicinata di intese stralcio genera frammentazione della disciplina contrattuale e possibile rincorsa salariale. La Sezione delibera pertanto la positiva certificazione dell’ipotesi di accordo.
Nota della Redazione
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