Danno erariale indiretto: prescrizione dal pagamento e colpa grave del medico (Corte dei Conti Sez. I App. n. 159 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel danno erariale indiretto, il dies a quo della prescrizione dell’azione di responsabilità non coincide con il fatto lesivo né con il perfezionamento dell’obbligazione risarcitoria, ma con la data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato, momento in cui la deminutio patrimonii assume i caratteri della concretezza e dell’attualità ai sensi dell’art. 2935 cod. civ. La franchigia contrattualmente prevista “per ogni sinistro risarcibile” non è di per sé illegittima, poiché compone ragionevolmente l’interesse dell’amministrazione alla copertura dei sinistri ingenti con quello del professionista a non subire azioni erariali altrettanto ingenti, e non è applicabile la normativa sopravvenuta in difetto di retroattività. La colpa grave del sanitario può essere desunta da un fascio di condotte negligenti e imperite, complessivamente valutate, restando irrilevante la diversa finalità della consulenza tecnica resa nel giudizio civile sul rapporto assicurativo.

Il Fatto

Una paziente, dopo un intervento del 118 presso la propria abitazione, è stata ricoverata d’urgenza per una grave crisi asmatica. Nel corso della notte, durante la degenza in terapia intensiva, è sopravvenuta un’autoestubazione accidentale con conseguente ipossia protrattasi per diversi minuti, che ha determinato un grave danno cerebrale.

L’azienda sanitaria ha risarcito il danno al terzo e, con successivo ordinativo di pagamento, ha dato esecuzione alla condanna civile. La Procura regionale ha quindi esercitato l’azione di responsabilità amministrativa per colpa grave nei confronti del medico di guardia. La Sezione giurisdizionale friulana, respinta l’eccezione di prescrizione, ha condannato il sanitario al pagamento di una somma, in misura ridotta rispetto all’esborso, in ragione del concorso causale del personale infermieristico. Il medico ha proposto appello unitario avverso la sentenza di merito e la precedente sentenza-ordinanza.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, relativo alla prescrizione, la Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni riunite n. 14/2011/QM, che ha individuato il dies a quo nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo. Prima del pagamento esiste solo una situazione di danno potenziale, che può anche non attualizzarsi. La Procura, prima dell’effettivo depauperamento, non potrebbe agire né potrebbe considerarsi inerte. Nel caso concreto, il pagamento è avvenuto con ordinativo del 18 maggio 2016, l’avviso di mora è stato notificato il 13 maggio 2021 e l’invito a dedurre il 12 ottobre 2021, con conseguente infondatezza dell’eccezione.

Sul secondo motivo, la Corte esclude l’illegittimità della franchigia di euro 500.000,00 prevista dalla polizza. Il contratto, non versato in atti, si evince dalla sentenza civile: massimale di euro 5.000.000,00 per sinistro e franchigia a carico dell’amministrazione per ogni sinistro risarcibile. Tale clausola, diversamente dalle franchigie aggregate, garantisce un trattamento egalitario tra i soggetti coinvolti e risponde a una ragionevole composizione di interessi, contenendo i costi delle polizze e incentivando la diligenza. Non trovano applicazione le discipline sopravvenute, non retroattive, richiamate dall’appellante.

Sul terzo motivo, la Corte condivide la statuizione di primo grado sulla colpa grave. Le consulenze tecniche acquisite evidenziano un fascio di condotte gravemente colpose: carente sedazione, terapia antiasmatica somministrata tardivamente, carente monitoraggio dei parametri vitali, inefficacia della prima intubazione e omesso trattamento tempestivo dell’insufficienza respiratoria protrattasi per almeno nove minuti. L’argomentazione del CTU civile, che aveva escluso la gravità della colpa, è riferita al contenzioso sulla clausola assicurativa e non all’accertamento della responsabilità del medico.

La Corte rileva inoltre che il sanitario operava in un reparto di terapia intensiva, specializzato nel trattamento di tali patologie, e che gli interventi adeguati non comportavano la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. L’appello è dunque respinto, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell’appellante alle spese del giudizio.

Nota della Redazione

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