Cessazione della materia del contendere e spese secondo soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 162 del 07.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, dichiarata in pendenza del giudizio per essere stato dato seguito alla pretesa azionata, non preclude la condanna della parte convenuta al rimborso delle spese legali. Nel giudizio contabile, allorché la pubblica amministrazione o l’ente previdenziale si determini all’adempimento solo dopo l’avvio dell’azione davanti al giudice, trova applicazione il principio della soccombenza virtuale. Rilevano, a tal fine, la fondatezza dell’iniziale prospettazione attorea e la condotta dell’ente, che ha indotto la parte a rivolgersi alla Corte. Il rimborso è liquidato in favore del procuratore distrattario, con condanna dell’ente convenuto al pagamento delle spese di assistenza legale, oltre accessori di legge.
Il Fatto
Gli eredi di un ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, titolare di trattamento di quiescenza, hanno adito la Corte dei conti chiedendo la condanna dell’INPS alla riliquidazione della prestazione pensionistica del congiunto, deceduto, maggiorata di interessi e rivalutazione. Il militare aveva ottenuto il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria di 8° categoria con decreto dirigenziale del Ministero della Difesa, trasmesso all’Istituto nel febbraio 2016, a seguito dell’aggravamento delle patologie che ne avevano determinato il collocamento a riposo.
Nonostante le reiterate richieste, l’Ente previdenziale non aveva dato seguito all’erogazione. Costituitosi in giudizio, l’INPS ha rappresentato di aver provveduto alla riliquidazione della prestazione nei limiti della prescrizione e di aver utilizzato il nuovo importo per il calcolo della reversibilità, con pagamento nel giugno 2024, concludendo per la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. All’udienza le parti hanno concordemente concluso per la cessazione della materia del contendere, con regolazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico rileva che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria da cui era insorta la controversia. Ne prende atto e dichiara la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti, per essere stato dato seguito alla pretesa avanzata con il ricorso.
La questione centrale riguarda la regolazione delle spese. Sul punto la Corte osserva che l’INPS si è determinato ad adottare i dovuti atti di riliquidazione solo dopo l’avvio dell’azione davanti alla Corte dei conti, nonostante l’interessato ne avesse fatto più volte richiesta nel corso del rapporto.
Tale condotta processuale e amministrativa giustifica l’applicazione del principio della soccombenza virtuale. La Corte valorizza la fondatezza dell’iniziale prospettazione attorea, considerando che la pretesa si è rivelata meritevole di accoglimento, tanto da indurre l’Ente all’adempimento nel corso del giudizio.
Ne consegue la condanna dell’Istituto al rimborso delle spese legali, nella misura indicata nel dispositivo, a favore del procuratore distrattario della parte ricorrente, oltre accessori di legge. Il principio affermato conferma che il venir meno dell’interesse alla decisione non comporta automaticamente la compensazione delle spese quando l’adempimento tardivo sia imputabile all’ente convenuto.
Nota della Redazione
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