Cessazione della materia del contendere nel giudizio di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 95 del 18.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa del conto giudiziale, la sopravvenuta presentazione ed acquisizione del conto regolarmente parificato determina la cessazione della materia del contendere. La declaratoria non implica alcuna valutazione nel merito, restando impregiudicata ogni questione sulla regolarità del conto, che spetta al magistrato istruttore competente per materia. Il giudice che dichiara la cessazione è quindi tenuto a disporre la trasmissione degli atti al magistrato competente per le relative determinazioni, senza pronunciarsi sulla regolarità della gestione.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria è stata investita di un giudizio di resa di conto promosso nell’interesse dell’agente contabile, con decreto con cui era stata richiesta la presentazione del conto giudiziale relativo alla gestione di una carta di credito regionale, di cui l’interessato era stato titolare per un determinato periodo.
Nelle more del giudizio, il conto è stato regolarmente parificato e trasmesso dalla Regione alla Segreteria della Sezione, nonché inserito nel sistema telematico SI.RE.CO. Il Collegio dei Revisori è intervenuto con proprio verbale e il Pubblico Ministero ha formulato le proprie conclusioni in ordine alla cessazione della materia del contendere, rimettendo ogni valutazione sulla regolarità del conto al magistrato istruttore competente.
La Motivazione della Corte
Il giudice prende atto della sopravvenuta acquisizione agli atti del conto giudiziale, regolarmente parificato dall’organo competente e trasmesso alla Segreteria della Sezione. Tale evenienza priva di oggetto la controversia originariamente instaurata per la resa del conto, poiché il conto è ormai depositato e inserito nel sistema informatico di gestione.
La cessazione della materia del contendere discende così dal venir meno dell’interesse alla pronuncia sulla domanda di resa, una volta che l’agente contabile ha adempiuto all’obbligo di presentazione. La Corte non entra pertanto nel merito della gestione, che resta estranea all’oggetto della decisione.
Il giudice sottolinea espressamente che ogni valutazione sulla regolarità del conto resta impregiudicata e non può essere compiuta in questa sede. Tale accertamento spetta infatti al magistrato istruttore competente per materia, al quale il fascicolo viene trasmesso.
Sul piano processuale, la pronuncia si articola in una doppia statuizione: la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la disposizione di trasmissione della sentenza all’agente contabile, alla Regione e alla Procura regionale in sede, nonché al magistrato istruttore per le valutazioni di sua competenza. Il percorso argomentativo valorizza le conclusioni del Pubblico Ministero, che aveva appunto rimesso al giudice istruttore ogni apprezzamento sulla regolarità del conto.
Nota della Redazione
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