Conto giudiziale escluso per il consegnatario con solo debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 282 del 17.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Solo il consegnatario di beni gravato da un debito di custodia riveste la qualità di agente contabile ed è tenuto alla resa del conto giudiziale. Il consegnatario per debito di vigilanza è invece semplice agente amministrativo e risponde solo del conto amministrativo. Il giudizio di conto promosso nei confronti del consegnatario di beni immobili — o di beni mobili non riconducibili a una gestione di magazzino — è improcedibile per mancanza dell’oggetto, non essendo configurabile una gestione tipicamente di cassa o di magazzino con esistenze iniziali e rimanenze finali.

Il Fatto

Il magistrato relatore per i conti di un Comune ha deferito a questa Sezione giurisdizionale il giudizio sul conto reso da un consegnatario dei beni mobili e immobili comunali per l’esercizio 2020. Il conto riporta l’elenco dei beni iscritti in inventario. Secondo la relazione, per tali beni il consegnatario non avrebbe un debito di custodia, ma un mero obbligo di vigilanza, con conseguente insussistenza dell’obbligo di rendere il conto giudiziale.

La Procura regionale ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del giudizio e la restituzione degli atti all’amministrazione. All’udienza il magistrato relatore ha richiamato il contenuto della relazione di deferimento e il rappresentante della Procura ha concordato, insistendo per l’improcedibilità. La questione preliminare sottoposta al Collegio riguarda la perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari di beni e l’eventuale inclusione dei consegnatari di beni immobili.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 178 del r.d. n. 827/1924, che annovera tra gli agenti contabili quanti hanno maneggio di pubblico denaro o sono consegnatari di generi, oggetti e materie. Gli artt. 22, 32 e 33 del medesimo regolamento circoscrivono l’obbligo agli oggetti mobili, impongono la consegna per inventario e configurano la responsabilità del consegnatario per il valore risultante dagli inventari, con esclusione implicita degli immobili.

Il riferimento decisivo è l’art. 6, comma 1, d.P.R. n. 254/2002, che distingue il consegnatario per debito di vigilanza, agente amministrativo, dal consegnatario per debito di custodia, agente contabile. Gli artt. 11 e 23 del regolamento impongono il conto giudiziale ai soli agenti contabili, mentre l’art. 12 ne esclude i consegnatari per debito di vigilanza. La Corte richiama al riguardo Sezione II d’Appello n. 963 dell’11 dicembre 2017, che afferma l’applicabilità del regolamento anche ai consegnatari degli enti locali.

L’art. 93 T.U.E.L. impone il conto giudiziale al tesoriere e a ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione di beni degli enti locali, senza precisare se si tratti di beni mobili o immobili. Per il Collegio la norma va letta in chiave sistematica, non potendosi ammettere nozioni distinte di agente contabile tra contabilità statale ed enti locali. L’uniformità del giudizio di conto nella parte terza del d.lgs. n. 174/2016 conforta questa lettura unitaria.

Il debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni, con esistenze iniziali e rimanenze finali, e risulta incompatibile con la gestione di beni immobili. La Corte richiama in proposito Sez. Trentino Alto Adige n. 39/2017, Sez. Friuli Venezia Giulia n. 17/2014, Sez. Abruzzo n. 102/2015, Sez. Abruzzo n. 17/2017 e Sez. Veneto n. 173/2016. Dall’esame del conto emerge una generale elencazione dei beni in inventario, tra i quali non sono univocamente individuabili beni mobili riferibili a una gestione di magazzino, idonea a fondare un debito di custodia.

Il soggetto convenuto è dunque qualificabile come semplice agente amministrativo e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Il giudizio è dichiarato improcedibile per mancanza dell’oggetto. Trattandosi di pronuncia in rito e non essendovi costituzione, non si provvede sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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