Improcedibilità del conto del consegnatario di beni comunali non soggetti a custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 205 del 04.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il conto del consegnatario di beni degli enti locali, reso secondo il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, presuppone che la gestione riguardi beni mobili o materie per i quali l’agente contabile abbia il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali in forza dell’art. 93 TUEL. In difetto di tale presupposto non è configurabile alcun obbligo di resa del conto giudiziale e il giudizio di conto è improcedibile, con restituzione degli atti all’ente locale interessato.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte è stata investita del giudizio iscritto sul conto giudiziale n. 164028, reso da un agente contabile quale consegnatario di beni del Comune di omissis per l’esercizio finanziario 2020.

Il conto era stato qualificato come conto del consegnatario e redatto secondo lo schema del Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996. La Procura regionale ha concluso per l’improcedibilità del conto: è questa conclusione a portare la questione davanti al giudice contabile.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione del prospetto. Il conto in esame ricalca il modello contabile previsto per il conto della gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane. Il dato formale, tuttavia, non è sufficiente: occorre verificare quale sia l’oggetto effettivo della gestione rendicontata.

Il Collegio rileva che la gestione sottoposta al giudizio non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia disciplinato dagli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL).

Da qui la conseguenza giuridica: in assenza di beni o materie soggetti a custodia, non è configurabile in capo all’agente alcun obbligo di resa del conto giudiziale. La Corte richiama sul punto un orientamento consolidato della giurisprudenza contabile, citando una propria precedente pronuncia e decisioni delle Sezioni Abruzzo, Toscana, Friuli-Venezia Giulia e Calabria.

La conclusione della Procura regionale risulta conforme a tale indirizzo. Il giudizio in epigrafe è pertanto dichiarato improcedibile, con restituzione degli atti all’ente locale interessato. Il Collegio non liquida spese, stante il tipo di pronuncia adottato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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