Positiva certificazione del rinnovo del contratto intercompartimentale 2022-2024 (Corte dei Conti Sez. contr. Bolzano n. 36 del 12.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni di controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano, ai sensi dell’art. 2-bis del d.P.R. n. 305/1988, certificano che la quantificazione dei costi dei contratti collettivi del personale a ordinamento provinciale è compatibile con gli strumenti di programmazione e di bilancio dell’ente, previa valutazione dell’attendibilità delle quantificazioni. Il controllo ha carattere bifasico: investe l’attendibilità dei costi e la loro sostenibilità finanziaria, ma non si estende alla legittimità delle singole clausole negoziali. La verifica della compatibilità finanziaria e di quella economica degli incrementi retributivi rispetto ai principali aggregati di finanza pubblica costituisce il nucleo della funzione. In caso di esito positivo, il contratto può essere definitivamente sottoscritto.
Il Fatto
La Provincia autonoma di Bolzano ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione della Giunta provinciale con cui è stata approvata l’ipotesi di rinnovo del contratto collettivo intercompartimentale per il triennio 2022-2024, unitamente agli allegati, ai fini della prevista certificazione.
L’ipotesi fa seguito al primo accordo stralcio del 31 ottobre 2023, già certificato. I Magistrati istruttori hanno formulato richieste di chiarimenti su attendibilità dei costi e compatibilità finanziaria, alle quali gli Esperti designati hanno risposto. La questione sottoposta alla Sezione concerne la verifica dell’attendibilità e della compatibilità economico-finanziaria degli oneri contrattuali.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla cornice normativa dell’art. 2-bis del d.P.R. n. 305/1988, introdotto dal d.lgs. n. 113/2023, che attribuisce alle Sezioni di controllo di Trento e Bolzano la funzione di certificare la compatibilità dei costi dei contratti collettivi provinciali con gli strumenti di programmazione e di bilancio, entro quindici giorni dalla trasmissione delle ipotesi.
Sul piano dell’attendibilità, la Sezione esamina le metodologie di quantificazione. Gli oneri dell’art. 3 dell’ipotesi, relativi a un emolumento accessorio una tantum, sono calcolati applicando una percentuale del 6,086 per cento sullo stipendio base e sull’indennità integrativa speciale, per diciannove mensilità e mezza; l’aumento del fondo di produttività è ripartito in base alle unità di personale a tempo pieno. La Sezione conclude che la relazione espone con sufficiente chiarezza la metodologia utilizzata.
In materia di compatibilità finanziaria, la Sezione confronta le risorse stanziate per la contrattazione con gli impieghi previsti dall’ipotesi, riscontrando una provvista adeguata per gli enti considerati. Verifica inoltre la copertura degli oneri a carico di comuni, comunità comprensoriali, residenze per anziani, istituto per l’edilizia sociale e aziende di soggiorno, tutti facenti parte del sistema territoriale integrato.
Quanto alla compatibilità economica, raffronta la dinamica delle retribuzioni con i principali indicatori macroeconomici registrati a livello locale e nazionale, rilevando una sostanziale coerenza della spesa con il trend delle grandezze considerate.
La Sezione richiama infine l’orientamento secondo cui la funzione di certificazione non attiene alla legittimità delle singole clausole negoziali, rimessa alla responsabilità delle parti. Ribadisce l’invito a limitare il ricorso ai contratti stralcio a peculiari evenienze. All’esito, rilascia positiva certificazione dell’ipotesi contrattuale, disponendone la trasmissione al Presidente e al Segretario generale della Provincia e all’Agenzia provinciale per le relazioni sindacali.
Nota della Redazione
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