Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale dell’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 46 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio in materia di pensioni civili, la integrale soddisfazione della pretesa azionata nel corso del processo, realizzata mediante la riliquidazione del trattamento pensionistico nei sensi prospettati nel ricorso e il riconoscimento degli arretrati, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse. Ove l’amministrazione previdenziale abbia provveduto in senso conforme alle richieste della parte ricorrente soltanto a seguito della instaurazione del giudizio, trova applicazione il principio di soccombenza virtuale, con conseguente condanna dell’istituto alla refusione delle spese di lite. Il soddisfacimento tardivo della pretesa, pur determinando l’esito processuale anzidetto, non esime la parte resistente dalle conseguenze economiche della propria inerzia.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente di un ente locale collocato in quiescenza nel 2021 e figlio di persona dichiarata vittima del terrorismo, ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di quiescenza ai sensi dell’art. 2 della l. n. 206 del 2004, con incremento della base pensionabile del 7,5% e con esenzione dall’IRPEF, oltre interessi e rivalutazione sui ratei non riscossi.
Aveva presentato istanza all’INPS per ottenere i benefici previdenziali di cui alla l. n. 466/1980, non considerati nella liquidazione del trattamento. L’istituto aveva negato i benefici con nota del 02.05.2022, opposta con esito sfavorevole in sede prefettizia. Da qui il ricorso.
La Motivazione della Corte
Costituitosi in giudizio, l’INPS ha segnalato preliminarmente che il trattamento pensionistico di cui beneficia il ricorrente risultava già esente dall’IRPEF sin dalla decorrenza originaria. Ha quindi prodotto la documentazione attestante la rideterminazione della pensione nei sensi richiesti, con effetti dalla rata di maggio 2025, e la liquidazione degli arretrati dovuti, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
La riliquidazione è stata disposta manualmente, con incremento della base pensionabile aggiornata anche in base al CCNL 2019/2021. All’udienza pubblica la difesa del ricorrente, dato atto della intervenuta percezione degli arretrati, nell’attesa dell’effettivo adeguamento del trattamento decorrente da maggio 2025, si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere. La difesa dell’istituto ha insistito per la cessazione, chiedendo l’integrale compensazione delle spese.
Il Giudice unico ha rilevato che l’integrale soddisfazione della pretesa azionata, a fronte della adozione del provvedimento di riliquidazione nei sensi prospettati nel ricorso e del riconoscimento degli arretrati, già percepiti, impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, la Corte ha osservato che l’INPS ha provveduto in senso conforme alle richieste della parte ricorrente solo a seguito della instaurazione del presente giudizio. Su questa premessa, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, ha condannato l’istituto alla refusione delle spese di lite, liquidate in 1.500,00 euro oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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