Inesistenza obbligo resa conto per consegnatari con debito vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 155 del 21.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli Enti locali, sussiste esclusivamente in capo al consegnatario investito di un effettivo debito di custodia, la cui qualificazione di agente contabile presuppone la gestione tipica di “cassa” o “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali e obbligo restitutorio dei beni. Il consegnatario gravato di mero debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo, non è tenuto alla resa del conto. In difetto di tale obbligo il giudizio di conto è improcedibile, con restituzione degli atti all’Amministrazione.
Il Fatto
Un dipendente di un comune presentava il conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2021, riguardante beni mobili di pertinenza dell’Ente, in qualità di presunto consegnatario per debito di custodia. Il conto giudiziale era annotato al n. 176564.
Il Magistrato istruttore, nella relazione depositata, dubitava di tale qualificazione, ravvisando in capo al dipendente un semplice debito di vigilanza. La Procura regionale, con conclusioni depositate in data 24.10.2024, chiedeva la declaratoria di improcedibilità con restituzione degli atti all’Amministrazione. All’udienza del 14 novembre 2024 il relatore esponeva oralmente il contenuto della relazione di deferimento e il Pubblico Ministero concordava sull’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
La gestione oggetto del conto non riguarda beni mobili o materie per le quali il consegnatario abbia debito di custodia. Si tratta, più propriamente, di un conto meramente riepilogativo e ricognitivo, riferito a beni eterogenei di natura diversa, anche a carattere durevole, in uso presso le articolazioni del comune, riconducibili allo stato patrimoniale dell’Ente e assoggettati a mero debito di vigilanza.
Il Collegio individua l’elemento distintivo tra le due figure nel tipo di gestione. I consegnatari per debito di custodia sono agenti contabili e sono obbligati alla resa del conto; i consegnatari per debito di vigilanza sono agenti amministrativi e non vi sono tenuti. Lo spartiacque è dato dalla gestione tipicamente di “cassa” o “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali, i cui movimenti in carico e scarico determinano un obbligo restitutorio. Il conto giudiziale, pertanto, deve transitare solo per il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali identificati dall’Ente e alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative.
Il debito di vigilanza si configura invece in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’Ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte operative assegnate all’Ufficio. La Corte richiama la consolidata giurisprudenza contabile, menzionando la Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017, la Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017 e la Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017.
Nel caso concreto non è possibile individuare nel conto i beni per i quali sia effettivamente previsto un debito di custodia, tenuto conto della natura eterogenea dei beni e dell’assenza di una tipica gestione di cassa o magazzino. Si viene in rilievo, in sostanza, una mera elencazione ricognitiva attinente allo stato patrimoniale del comune. Manca, dunque, l’obbligo del consegnatario di rendere il conto giudiziale, per il quale si configura unicamente l’obbligo di vigilanza. Il Collegio dichiara conseguentemente improcedibile il giudizio e dispone la restituzione del conto all’Amministrazione, nulla per le spese.
Nota della Redazione
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