Controllo Corte dei conti su gestione finanziaria Autorità portuale Mar Tirreno centrale (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 173 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Autorità di sistema portuale, previsto dall’art. 100, secondo comma, della Costituzione e dall’art. 6, comma 9, della legge n. 84/1994, non si esaurisce nella verifica del rendiconto, ma investe l’efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. La gestione sine titulo di un servizio di interesse economico generale per un periodo ultranovennale, dopo la scadenza del titolo concessorio, integra una violazione dei principi di concorrenza e impone l’attivazione delle procedure ad evidenza pubblica. La mancata appostazione al fondo rischi del passivo patrimoniale delle somme stanziate in avanzo vincolato per il contenzioso pendente determina un’incongruenza contabile tra bilancio finanziario ed economico-patrimoniale, con possibili ripercussioni sugli equilibri di bilancio. Il perdurare di rilevanti residui attivi e passivi di parte capitale, di fronte a una consistenza di cassa crescente, è indice della lentezza nella realizzazione delle opere pubbliche finanziate.
Il Fatto
La Corte dei conti, Sezione del controllo sugli enti, ha esaminato il rendiconto generale dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale per l’esercizio finanziario 2023, che comprende i porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia. L’Ente è stato assoggettato al controllo ai sensi dell’art. 6, comma 9, della legge n. 84/1994, in attuazione delle disposizioni sull’ordinamento delle Autorità di sistema portuale.
Il referto riferisce al Parlamento il risultato del controllo sulla gestione, evidenziando i profili critici dell’attività contrattuale, della gestione del demanio marittimo, dei servizi di interesse generale e dei risultati contabili, segnalando la necessità di interventi correttivi soprattutto in materia di appostazione dei fondi rischi e di affidamento dei servizi.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva innanzitutto il perdurante squilibrio della gestione finanziaria. Il saldo di parte capitale risulta negativo per euro 23.760.672, con un miglioramento rispetto al precedente esercizio, ma resta determinato dai maggiori impegni per opere infrastrutturali. L’avanzo di amministrazione si attesta su euro 106.085.284, in flessione del 9,52 per cento, per effetto del saldo negativo della gestione dei residui.
Particolare rilievo assume la questione dei residui. Al 31 dicembre 2023 i residui attivi ammontano a euro 251.364.920 e quelli passivi a euro 593.555.942, con cancellazioni per importi elevati. La Corte sottolinea che la presenza di residui risalenti fino al 1998, unitamente a una consistenza di cassa di euro 448.276.306, dà evidenza della lentezza nella realizzazione delle opere. Si ribadisce l’applicazione delle regole di corretta imputazione di accertamenti e impegni di cui agli artt. 26 e 31 del d.p.r. n. 97/2003, che impongono l’iscrizione delle sole obbligazioni giuridicamente perfezionate.
La Sezione contesta poi la mancata iscrizione di alcun accantonamento al fondo rischi per il contenzioso pendente. L’Ente ritiene sufficienti le esposizioni nel bilancio finanziario e tra i costi di esercizio, ma la Corte osserva che tale prospettazione non è assentibile, per la necessità di coerenza tra bilancio finanziario ed economico-patrimoniale. L’importo di euro 46.048.392 iscritto nell’avanzo vincolato per il contenzioso non comprende valutazioni per l’intero contenzioso esposto.
In materia di servizi di interesse generale, la Corte ribadisce il rilievo sulla gestione del servizio idrico portuale, proseguito sine titulo per almeno nove anni dopo la scadenza della concessione del 2005, nonostante l’invito del Ministero a indire la gara e il protocollo d’intesa per il subentro del gestore del servizio idrico integrato. Si evidenzia che l’Ente non ha ottemperato alla richiesta ministeriale di indizione della gara. Analogamente, per la stazione marittima di Mergellina, le concessioni provvisorie non sono state precedute dall’autorizzazione del Mit richiesta dall’art. 10 del d.p.r. n. 328/1952.
Sul piano dell’attività contrattuale, la Corte raccomanda la puntuale applicazione dell’art. 49 del d.lgs. n. 36/2023 in materia di rotazione, rilevando che gli affidamenti diretti hanno inciso per il 75,76 per cento sul totale. Si raccomanda inoltre la celere approvazione del nuovo regolamento per le procedure sottosoglia. La Corte richiama infine l’attenzione sull’indicatore di tempestività dei pagamenti, peggiorato a +6,90 giorni, e sulla necessità di un soggetto dotato di effettivi poteri di interlocuzione per il ruolo di responsabile anticorruzione.
Nota della Redazione
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