Certificazione verde del docente: nessun rimborso delle spese per il tampone (Cass. civ. Sez. V n. 7483 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La certificazione verde COVID-19 imposta al personale scolastico dal d.l. n. 52/2021 non è assimilabile alle misure di sicurezza dei luoghi di lavoro che il datore è tenuto ad adottare a proprie spese ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e dell’art. 2087 cod. civ.. La normativa emergenziale persegue la tutela della salute pubblica e non solo quella dei lavoratori nei luoghi di lavoro. La possibilità di esibire un test antigenico in luogo dell’attestazione vaccinale è stata prevista nell’esclusivo interesse del prestatore, cui è consentito non sottoporsi alla vaccinazione senza incorrere nella sospensione. Ne consegue che le spese sostenute dal docente per ottenere la certificazione verde restano a suo carico e non sono rimborsabili. Il parere espresso dall’Agenzia delle Entrate con risposta a interpello non costituisce fonte di diritto e non vincola il giudice.
Il Fatto
Un docente di scuola media superiore ha chiesto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al rimborso delle spese sostenute nel settembre 2021 per ottenere la certificazione verde prevista dal d.l. n. 52/2021, oltre al pagamento della retribuzione per il tempo impiegato nel test antigenico, qualificato come orario di lavoro. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d’Appello di Trieste ha respinto l’impugnazione, escludendo l’applicabilità della disciplina sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione del d.lgs. n. 81/2008, artt. 3 e 15, e dell’art. 2087 cod. civ., nonché l’erroneo regolamento delle spese di lite. Il Ministero ha resistito con controricorso e il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la ratio della normativa emergenziale. Il d.l. n. 52/2021 ha consentito la ripresa di attività prima vietate, subordinandola al possesso della certificazione verde, e ha imposto al personale scolastico, dall’1 settembre 2021, l’obbligo di munirsene. Il mancato rispetto dell’obbligo comporta assenza ingiustificata, sospensione del rapporto dal quinto giorno e perdita della retribuzione. La finalità dichiarata è la tutela della salute pubblica, non la sicurezza dei singoli luoghi di lavoro.
Il collegio richiama la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 164/2022 e n. 50/2024), secondo cui la disciplina sulla certificazione verde mira a limitare la diffusione del contagio, ammettendo l’interazione in luoghi pubblici solo a soggetti vaccinati, guariti o testati negativamente. Il legislatore ha poi diversificato le categorie di lavoratori, imponendo l’obbligo vaccinale ad alcune e ritenendo sufficiente per altre il possesso della certificazione verde, anche se rilasciata a seguito di test antigenico.
Da qui la conclusione centrale: la certificazione verde non può essere assimilata alle misure che il datore adotta, sopportandone i costi, per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro. La previsione del tampone in alternativa alla vaccinazione risponde all’esclusivo interesse del prestatore, a cui è consentito rifiutare la somministrazione senza subire la sospensione. Non opera, dunque, il principio secondo cui gravano sul datore le spese sostenute nell’esclusivo interesse di quest’ultimo.
Il richiamo alla risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 160 del 30 marzo 2022 è respinto. La Corte ribadisce l’orientamento consolidato (Cass. n. 35098/2022 e Cass. S.U. n. 23031/2007): le circolari e le risoluzioni dell’Agenzia esprimono un parere non vincolante, non costituiscono fonte di diritto e non incidono sull’individuazione degli obblighi del rapporto di impiego.
Il secondo motivo, relativo alla mancata compensazione delle spese, è dichiarato inammissibile: la valutazione sull’opportunità di compensare rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e solo la compensazione, non la sua esclusione, richiede motivazione. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Nota della Redazione
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