Il recesso per mancato superamento della prova è licenziamento rilevante per la pensione anticipata dei lavoratori precoci (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17130 del 31.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il recesso unilaterale del datore di lavoro intimato nel corso o al termine del periodo di prova per mancato superamento della stessa, quand’anche il patto di prova sia valido e il recesso legittimo, costituisce un licenziamento individuale. La circostanza che tale recesso sia sottratto all’ordinaria disciplina di controllo delle ragioni del licenziamento e che la sua eventuale illegittimità per vizio funzionale non comporti l’applicazione della tutela reale o risarcitoria piena non incide sulla sua qualificazione giuridica. Ne consegue che la cessazione del rapporto per esito negativo della prova rileva quale causa dello stato di disoccupazione che, ai sensi dell’art. 1, comma 199, lett. a), della legge n. 232/2016, costituisce presupposto per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, riducendosi il requisito contributivo a 41 anni.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna aveva respinto la domanda del lavoratore volta ad accertare la sussistenza dei requisiti per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci ex art. 1, comma 199, della legge n. 232/2016. Il lavoratore, assunto con contratto che prevedeva un periodo di prova di tre mesi, era stato licenziato per mancato superamento della prova, percependo poi l’indennità di disoccupazione Naspi. La Corte territoriale aveva escluso che la condizione di disoccupazione conseguente al recesso in prova potesse essere equiparata a quella derivante da licenziamento, ritenendo la fattispecie non riconducibile alle ipotesi tassative previste dalla norma. Avverso tale decisione il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 1, comma 199, lett. a), della legge n. 232/2016 in combinato disposto con gli artt. 2096 e 2118 cod. civ. e con l’art. 10 della legge n. 604/1966.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, enunciando il principio per cui il recesso datoriale per mancato superamento della prova è comunque un licenziamento individuale. Il percorso argomentativo prende le mosse dalla natura del patto di prova, qualificato come elemento accidentale del contratto di lavoro che non fa venir meno il carattere unitario del rapporto: la fattispecie negoziale è unica e ab initio completa, e l’esito positivo della prova determina non la conversione ma la definitività dell’assunzione, con continuità degli effetti sin dall’origine.
La Corte ha quindi sottolineato che il recesso in prova, pur configurando una delle residue ipotesi di recesso ad nutum, non è a totale ed insindacabile discrezione del datore di lavoro. Richiamando la sentenza Corte cost. n. 189/1980, ha evidenziato come la legittimità del recesso possa essere contestata dal lavoratore quando non sia stata consentita la verifica delle sue qualità professionali o quando il recesso sia riconducibile a motivo illecito. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova non debba essere motivato, ma che sul lavoratore incomba l’onere di provare il positivo superamento della prova e l’illiceità del motivo.
Quanto alle conseguenze, la Corte ha distinto tra il vizio genetico del patto di prova e il vizio funzionale dello stesso: nel caso di patto valido ma recesso illegittimo per difetto funzionale, non si applicano la legge n. 604/1966 né l’art. 18 della legge n. 300/1970, ma il lavoratore ha diritto alla prosecuzione della prova per il periodo mancante o al risarcimento del danno. Tale differenza di tutele, tuttavia, non incide sulla qualificazione del recesso come licenziamento, rilevante quale causa dello stato di disoccupazione ai fini dell’accesso al trattamento di quiescenza.
La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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