Conflitto di interessi e UPD nel licenziamento disciplinare del dirigente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7482 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento disciplinare del pubblico impiego privatizzato la segnalazione all’ufficio procedimenti disciplinari, da parte del dirigente responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, non integra conflitto di interessi quando essa costituisca adempimento del dovere di segnalazione previsto dall’art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001. La disciplina dell’art. 55-bis d.lgs. n. 165 del 2001 esige la distinzione tra il soggetto responsabile della struttura e il soggetto competente all’esercizio del potere disciplinare, potendo le due funzioni cumularsi solo se l’infrazione sia punibile con sanzione di minore gravità e il responsabile rivesta qualifica dirigenziale. Il controllo della liquidazione delle parcelle degli avvocati esterni, rientrante nei compiti della posizione organizzativa conferita, è oggetto di accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, e la sua omissione giustifica il recesso.
Il Fatto
Il lavoratore, titolare di posizione organizzativa di tipologia B) presso la sezione amministrativa dell’Avvocatura regionale, è stato destinatario di un licenziamento disciplinare intimato dalla Regione con provvedimento del 21 gennaio 2020. Gli era contestato di aver liquidato, nell’istruttoria per il riconoscimento di debiti fuori bilancio, le competenze professionali di tre avvocati esterni in misura eccedente rispetto a quella riconoscibile in base alle condizioni di conferimento degli incarichi e alla direttiva regionale vigente.
Il Tribunale e poi la Corte d’Appello di Bari hanno rigettato le impugnazioni del lavoratore, escludendo vizi procedurali e affermando la sussistenza della condotta e la proporzionalità della sanzione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolando otto motivi, deducendo in particolare il conflitto di interessi della dirigente che aveva promosso il procedimento disciplinare.
La Motivazione della Corte
I primi quattro motivi, trattati congiuntamente, censurano la sentenza d’appello per non aver ritenuto il conflitto di interessi della dirigente che aveva firmato i disegni di legge relativi ai debiti fuori bilancio istruiti dal lavoratore. La Corte li dichiara inammissibili, rilevando che la decisione impugnata si fonda sulla titolarità della Posizione Organizzativa Liquidazione Compensi Professionali in capo al lavoratore e sull’accertamento che il controllo delle parcelle rientrava nei suoi compiti propri.
La Corte ricostruisce il contenuto della posizione attribuita con provvedimento del 23 maggio 2019, che delega il titolare ad adottare in autonomia le determinazioni di liquidazione e rimborso, e la determinazione dirigenziale n. 7 del 15 marzo 2019 sui criteri di conferimento. Ne trae che l’addebito attiene all’attività svolta in ragione della posizione organizzativa e precede la trasmissione degli schemi alla dirigente: il lavoratore, come ammesso negli atti di chiarimenti, si era limitato a recepire i valori dichiarati dai legali esterni.
La firma degli schemi da parte della dirigente, osserva la Corte, indica il normale sviluppo procedimentale, con fasi e competenze distinte, e non esclude che a monte il lavoratore dovesse fornire un dato controllato e corretto. La trasmissione degli atti all’UPD ha costituito adempimento del dovere di segnalazione del responsabile di struttura ai sensi dell’art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001.
Quanto alla terzietà dell’organo, la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 20417 del 2019; Cass. n. 11176 del 2017) secondo cui la divisione delle funzioni mira a garantire il distacco del procedimento dalla struttura di appartenenza. Il quinto e il sesto motivo, fondati sull’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sono dichiarati inammissibili perché prospettano questioni e valutazioni difensive, non un fatto storico decisivo. Il settimo e l’ottavo motivo, sul difetto di interesse ai due licenziamenti paralleli, sono in parte inammissibili e in parte infondati, in applicazione del principio per cui il venir meno del rapporto per effetto di fatti anteriori e assorbenti fa mancare l’interesse alla pronuncia sul secondo recesso (Cass. n. 41586 del 2021). Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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