Cessata materia del contendere e discarico del contabile dell’imposta di soggiorno (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 106 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto relativo alla riscossione dell’imposta di soggiorno da parte dell’agente contabile, il versamento integrale all’ente locale delle somme ancora dovute, con i relativi accessori, determina la cessazione della materia del contendere e impone il discarico dell’agente. Il contabile che aderisce puntualmente ai rilievi del magistrato istruttore e regolarizza la propria posizione non è destinatario di alcun addebito. Sussistono idonei motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione degli incassi e dei riversamenti dell’imposta di soggiorno per l’esercizio finanziario 2020, effettuati dall’agente contabile in favore del Comune di Gabicce Mare in qualità di gestore di una struttura ricettiva.
Il conto, redatto con il mod. 21 ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. z), del d.P.R. n. 194/1996, indicava imposte riscosse e versate per complessivi € 739,50. Mediante raffronti tra il conto, i dati del portale “Alloggiati web” e le dichiarazioni periodicamente trasmesse al Comune, il magistrato istruttore aveva rilevato una discrepanza di € 340,00 tra quanto riversato e quanto effettivamente dovuto, chiedendo al Collegio di pronunciarsi sul mancato discarico.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al Collegio attiene alla permanenza o meno di un addebito in capo all’agente contabile a fronte della contestata irregolarità del riversamento.
Nel corso del giudizio l’agente ha trasmesso copia del bonifico postale con cui, in data 4.11.2025, ha versato al Comune € 393,56 a saldo delle imposte di soggiorno ancora dovute per l’anno 2020, con l’aggiunta degli accessori. Con nota del 13.11.2025 il Comune ha confermato l’avvenuto incasso della somma.
La Corte rileva che l’agente contabile ha aderito puntualmente a quanto evidenziato nella relazione del magistrato istruttore, provvedendo al versamento di quanto dovuto a saldo. La sopravvenuta regolarizzazione della posizione contabile priva di oggetto la contestazione, rendendo non più necessaria alcuna pronuncia di addebito.
Su richiesta del Pubblico Ministero, il Collegio dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere e dispone il discarico in favore dell’agente contabile. La definizione della vicenda in via satisfattiva, mediante integrale riversamento delle somme, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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