Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 154 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il consegnatario di beni mobili gravato di mero debito di vigilanza è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile. A norma dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio. Il debito di custodia, che impone la resa del conto e attiva il relativo giudizio, contraddistingue le gestioni tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio; la mera elencazione di beni inventariati ad uso degli uffici non integra tale gestione. Mancando i presupposti normativi della resa del conto giudiziale, il giudizio di conto è improcedibile.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un funzionario di un Comune, responsabile del settore tecnico, con riferimento all’esercizio finanziario 2020. Il conto esponeva un’elencazione di beni mobili iscritti nell’inventario dell’ente, tra cui scuolabus, autocarri, autovetture, rimorchi, indagini idrogeologiche e piani regolatori generali. Il magistrato relatore, con relazione depositata il 7 maggio 2025, ha sollevato dubbi sull’ammissibilità e sulla procedibilità del conto, rilevando che i beni rendicontati non erano riconducibili a una gestione per la quale possa configurarsi un debito di custodia.
Il responsabile ha depositato osservazioni il 12 settembre 2025, riconoscendo di avere un mero debito di vigilanza e di aver inviato il conto per errore interpretativo della normativa. All’udienza del 25 novembre 2025 il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità o l’improcedibilità, rimettendosi al Collegio. L’agente non è comparso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la qualificazione dell’agente e la conseguente ammissibilità del giudizio di conto. Il punto di partenza è l’art. 32 del R.D. n. 827/1924, che esclude la resa del conto giudiziale per chi ha in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, e l’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario incaricato della gestione e conservazione dei beni ricevuti in consegna.
La Corte distingue nettamente le due figure. Il debito di custodia presuppone che il consegnatario gestisca un deposito o magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative dell’amministrazione. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e per la gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.
Il Collegio precisa il criterio discretivo. Quando la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa è finalizzata al continuativo rifornimento e configura una vera gestione contabile, con debito di custodia e obbligo di resa del conto. I beni di consumo giacenti presso gli uffici e costituenti le scorte operative necessarie all’ordinario funzionamento restano esclusi dal conto giudiziale, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa. La Corte richiama sul punto Sez. Calabria sent. 39/2020 e Sez. Liguria sent. 133/2016.
Nel caso concreto i beni elencati risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Lo stesso convenuto ha condiviso i rilievi istruttori. Grava dunque sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con la conseguenza che vengono meno i presupposti normativi della resa del conto giudiziale.
Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Resta fermo che l’Amministrazione è tenuta alla resa del conto per i beni soggetti a un rapporto di effettiva custodia. Essendo il giudizio limitato a questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, le spese sono compensate.
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Nota della Redazione
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