Carenza di interesse e spese: soccombenza virtuale nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 68 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la dichiarazione di rinuncia agli atti del processo non accettata dall’Inps non consente la pronuncia di estinzione ai sensi dell’art. 110 del codice della giustizia contabile, ma impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con estinzione del giudizio e salvezza dei diritti sostanziali vantati. La regolazione delle spese segue la soccombenza virtuale: il giudice accerta nel merito l’infondatezza della domanda e condanna il ricorrente, in mancanza di richiesta congiunta di compensazione. In materia di competenza territoriale, questa si determina, ai sensi dell’art. 18, comma 3, lett. c), c.g.c., sulla base della residenza dei ricorrenti all’atto di presentazione del ricorso, e la relativa violazione giustifica la condanna alle spese anche dei ricorrenti nei cui confronti è dichiarata l’incompetenza.
Il Fatto
I ricorrenti, dipendenti o ex dipendenti delle Forze Armate, hanno proposto ricorso in riassunzione davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna, dopo che il TAR Emilia-Romagna aveva declinato la propria giurisdizione in favore del giudice contabile. La domanda mirava all’accertamento del diritto all’applicazione del sistema retributivo o, in subordine, del diritto al calcolo retributivo fino al concreto avviamento della previdenza complementare per il personale militare, con condanna al risarcimento dei danni per il mancato tempestivo avvio delle procedure di concertazione.
Nel corso del giudizio, i ricorrenti hanno depositato una nota con cui dichiaravano di rinunciare al giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo in via principale l’estinzione e, in via subordinata, la declaratoria di improcedibilità. L’Inps, ritualmente costituito, ha eccepito numerose questioni preliminari e, all’udienza, ha dichiarato di non accettare la rinuncia, insistendo per la vittoria delle spese. Il Ministero della difesa, pur ritualmente convenuto, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha affrontato in via preliminare l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’Inps per due ricorrenti residenti fuori regione. Richiamando l’art. 18, comma 3, lett. c), c.g.c., ha rilevato che la competenza si determina sulla base della residenza all’atto di presentazione del ricorso, e ha dichiarato la propria incompetenza in favore delle Sezioni per il Lazio e per la Lombardia, dinanzi alle quali il ricorso potrà essere riassunto nel termine di tre mesi.
Quanto alla contumacia del Ministero della difesa, il giudice ne ha dato atto, essendo la notifica avvenuta ritualmente a mezzo PEC presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna. Sul punto, l’ordinanza istruttoria aveva già onerato i ricorrenti di provare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza, prova effettivamente depositata.
Nel merito della rinuncia, il collegio ha osservato che, in assenza di accettazione dell’Inps, non è possibile dichiarare l’estinzione processuale ex art. 110 c.g.c.. Deve invece essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto dell’affermazione dei ricorrenti e lasciando impregiudicati i loro diritti sostanziali.
Sulla regolazione delle spese, il giudice ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione per cui naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l’accertamento della soccombenza virtuale (Cass. civ. Sez. II, ord. n. 30251/2023). Tale accertamento conduce a ritenere infondata la pretesa dei ricorrenti. La giurisprudenza contabile è granitica nel negare il diritto invocato: non esiste norma che condizioni l’entrata in vigore del sistema contributivo di cui alla legge n. 335/1995 all’attivazione del “secondo pilastro” (C.d.c. Sez. Lazio n. 312/2024; C.d.c. Sez. Sardegna n. 330/2021). Il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo non è condizionato dal legislatore all’attuazione della previdenza complementare.
Infine, anche i ricorrenti rispetto ai quali è stata dichiarata l’incompetenza territoriale sono stati condannati alle spese, poiché l’individuazione della competenza sulla base della residenza è accertamento agevole. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
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