Cessata materia del contendere nel giudizio per resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 27 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto, disciplinato dagli artt. 141 e ss. cod. giust. cont., il giudice monocratico designato, quando accerta il deposito dei conti giudiziali, definisce il procedimento con sentenza dichiarativa di estinzione per cessata materia del contendere, ai sensi dell’art. 144 cod. giust. cont.. Il giudizio per resa di conto ha natura giurisdizionale, si conclude con sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile e la sua definizione non muta in ragione del contenuto del decreto assunto sul ricorso. Restano ferme ed impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti, che spettano alla procedura di cui agli artt. 145 e ss. cod. giust. cont.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al giudice designato di fissare un termine perentorio per la presentazione dei conti giudiziali da parte dell’agente contabile, con richiesta di sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificata omissione del deposito. I conti riguardavano la gestione di tesoreria per gli esercizi finanziari dal 15.04.2013 al 31.12.2013 e per gli anni 2014, 2015 e 2016.
Con decreto del giudice il termine è stato fissato. Successivamente l’ente locale ha trasmesso la documentazione richiesta e ha depositato memoria difensiva, rappresentando che i conti erano stati presentati nei termini dagli agenti contabili e non depositati alla Corte a causa dell’avvicendamento del personale preposto agli uffici. Ha chiesto l’archiviazione o la definizione senza addebito. In camera di consiglio il Pubblico ministero ha concluso per la cessata materia del contendere.
La Motivazione della Corte
La questione attiene alla definizione del giudizio per resa del conto quando, sopravvenuto il deposito dei conti giudiziali, venga meno l’interesse alla pronuncia sul ricorso della Procura regionale. Il giudice verifica anzitutto il dato processuale: dagli atti risulta che i conti sono stati depositati.
Su questa premessa il giudice richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. I n. 6071 del 21 marzo 2005) e la propria precedente statuizione, secondo cui il giudizio per resa di conto, pur caratterizzato da strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale. La definizione avviene mediante sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 cod. giust. cont..
Il collegio argomenta che tale forma di definizione non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico assuma, perché dalla lettura dell’art. 144 cod. giust. cont. non si ricavano differenziazioni, in termini di definizione del giudizio, tra un decreto che accolga il ricorso e uno che lo rigetti. Il criterio distintivo non è quindi il contenuto del provvedimento, ma la natura giurisdizionale del procedimento.
Ne deriva che, accertato il deposito dei conti, deve procedersi alla definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere, in applicazione dell’art. 144 cod. giust. cont.. Il giudice specifica che restano ferme ed impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti, da compiersi nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 145 e ss. cod. giust. cont.
Il giudice rileva infine la mancanza di contraddittorio nel giudizio per resa del conto e, su tale presupposto, non provvede sulle spese. La sentenza dichiara estinto il giudizio e rimette gli atti al magistrato relatore dei conti giudiziali.
Nota della Redazione
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