Inammissibile l’appello notificato senza prova della CAD (Corte dei Conti Sez. III App. n. 19 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica di un atto processuale a mezzo del servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982, quando l’atto non venga consegnato al destinatario per rifiuto, temporanea assenza o assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria è data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale, la c.d. C.A.D. Non è sufficiente, a tal fine, la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima né l’estratto scaricato dal sito del gestore postale. In difetto di tale produzione, la notifica resta priva dell’effetto di perfezionamento definitivo e l’atto introduttivo non è idoneo a instaurare il giudizio di impugnazione. Ne consegue l’inammissibilità dell’appello, non sanata dalla rinotifica eseguita dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Il Fatto

Un militare, titolare di trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto, ha chiesto la rideterminazione della pensione con i benefici dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, invocando l’applicazione alla quota retributiva dell’aliquota annua di rendimento del 44%. Il giudice di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso, applicando il coefficiente del 2,445% per ogni anno di servizio utile maturato sino al 31 dicembre 1995.

L’INPS ha proposto appello, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 e sostenendo che il coefficiente corretto fosse quello del 2,44%, come stabilito dalla sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM. La questione decisiva è però divenuta processuale: la prova della notifica dell’atto di appello all’appellato.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva preliminarmente la mancata costituzione dell’appellato e ne dichiara la contumacia. Passa poi all’esame della notifica dell’atto introduttivo, eseguita a cura dell’appellante ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., quindi con deposito dell’atto presso l’ufficio postale per compiuta giacenza.

Il Collegio richiama il principio affermato dalla Corte di cassazione, Sezioni Unite n. 10012 del 15 aprile 2021: la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale. Non è sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata.

Da qui la conseguenza indicata dalla Corte: la produzione dell’avviso di ricevimento della C.A.D. costituisce l’indefettibile prova di un presupposto implicito dell’effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo l’art. 8, commi 2 e 4, legge n. 890 del 1982. Solo tale produzione trasforma l’effetto da provvisorio a definitivo.

Nel caso concreto l’appellante, pur sollecitato con ordinanza n. 15 del 1.8.2024 a produrre la prova della notifica, non ha depositato la C.A.D. relativa alla prima notifica. Il Collegio esclude che la seconda notifica, eseguita in esecuzione dell’ordinanza, possa svolgere effetto sanante: essa è avvenuta quando la sentenza impugnata era già passata in giudicato.

L’appello è pertanto dichiarato inammissibile. Nulla per le spese. La Corte manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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