Conto giudiziale irricevibile se privo dei modelli richiesti per legge (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 256 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del consegnatario di beni mobili è irricevibile quando, per forma e contenuto, non esibisce i dati essenziali richiesti dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010 e dall’art. 616 R.D. n. 827/1924, ossia carico, scarico, esito e rimanenza. La trasmissione del solo modello 16/M, riepilogo valutativo delle variazioni, non è idonea a rappresentare la gestione contabile dell’agente. L’ordinamento attribuisce in via esclusiva al giudice contabile l’esame dei conti e la verifica della regolarità delle gestioni pubbliche, non supplibile da verifiche interne all’amministrazione. L’acquisizione in giudizio della documentazione mancante non convalida ex tunc il deposito originario, né consente l’approvazione del conto e il discarico dell’agente.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un agente contabile, consegnatario di beni mobili di un’amministrazione militare, per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2020, depositato il 21.12.2021. Il magistrato istruttore, con relazione, rilevava che il conto era stato compilato mediante il solo modello 16/M, senza il modello 24 previsto dal d.P.R. n. 194/1996 né altro prospetto idoneo a dare conto di quanto richiesto dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010, e chiedeva la fissazione dell’udienza di discussione.
L’amministrazione depositava memoria e documentazione integrativa, condividendo il rilievo sulla non idoneità del modello 16/M e depositando i modelli 8/M, 9/M e 10/M, oltre a ordini di carico e scarico. La difesa dell’agente contabile sosteneva l’idoneità del conto, in subordine chiedeva ordinarsi all’amministrazione il deposito dei modelli e, in ulteriore subordine, il rinvio dell’udienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura del giudizio di conto, qualificato come procedura giudiziale necessaria volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro o beni pubblici sia in grado di rendere conto della gestione. Richiamata la sentenza n. 59/2024 della Corte costituzionale, si ribadisce che l’art. 103, comma 2, Cost. riserva in via esclusiva al magistrato contabile l’esame dei conti e la verifica della regolarità delle gestioni pubbliche, in posizione di terzietà rispetto all’amministrazione.
Il consegnatario di beni mobili non assume un mero obbligo di vigilanza, ma un obbligo di custodia che implica la resa del conto giudiziale ai sensi dell’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010, per dimostrare il debito iniziale, il materiale in consegna, quello distribuito e la rimanenza finale. Tali risultanze non si rinvengono nel modello 16/M trasmesso, sicché il conto è già per questo non aderente alle prescrizioni di legge.
Il Collegio chiarisce che l’utilizzo del modello 24 di cui al d.P.R. n. 194/1996, proprio degli enti locali, non è automaticamente estensibile all’amministrazione militare. Resta però necessario che il conto esibisca nella sostanza tutti i dati richiesti dalla normativa primaria. Le Istruzioni tecnico-applicative richiamate dalle memorie confermano che il modello 16/M è solo uno dei documenti che compongono il conto e che gli altri modelli devono essere trasmessi alla Sezione giurisdizionale, non trattenuti presso l’amministrazione e resi disponibili a richiesta.
Nel caso di specie l’amministrazione ha trasmesso esclusivamente il modello M16, senza che il responsabile del procedimento o l’organo di controllo interno rilevassero la carenza. Il Collegio esclude che la documentazione acquisita in giudizio possa convalidare ex tunc il deposito originario: solo dal deposito di un conto pienamente idoneo decorrono i termini dell’art. 150 c.g.c. per l’eventuale nuova istruttoria. Il conto è pertanto irricevibile, con esonero dal provvedere sulle spese.
Nota della Redazione
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