Cessata materia del contendere nel giudizio per resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 57 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto giudiziale, disciplinato dagli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, l’intervenuto deposito dei conti da parte dell’agente contabile prima della decisione determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio. Il procedimento conserva natura giurisdizionale in tutte le sue fasi e si definisce con sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza pubblica. La definizione del giudizio non può subire variazioni in ragione del tipo di decreto adottato dal giudice monocratico. Restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti, da compiersi nell’ambito della procedura di parificazione prevista dagli artt. 145 e ss. c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al giudice monocratico designato la fissazione di un termine perentorio per la presentazione dei conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari 2019 e 2020, riferiti alla gestione di una struttura ricettiva comunale. Con decreto n. 96/2024 il termine è stato fissato.
L’agente contabile ha successivamente trasmesso i conti tramite l’applicativo DAeD e il Comune ha inviato la relativa documentazione. L’agente ha poi depositato memoria difensiva chiedendo l’archiviazione o la conclusione del procedimento senza addebito. In camera di consiglio il Pubblico ministero ha concluso per la cessata materia del contendere, con adesione del difensore.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ha rilevato che i conti giudiziali depositati dall’agente contabile risultano parificati e corredati del parere dell’organo di revisione interno. È venuto dunque meno l’interesse alla pronuncia sul ricorso, originariamente proposto per l’omessa presentazione dei conti.
La Sezione ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071) e un proprio precedente (Sez. giurisdiz. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), secondo cui il giudizio per resa di conto, pur caratterizzato da strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale. Tale natura è desumibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e dalla sua definizione mediante sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica ex art. 144 c.g.c.
Il percorso argomentativo esclude che la definizione del giudizio possa subire variazioni in ragione del tipo di decreto assunto dal giudice monocratico: dall’art. 144 c.g.c. non si ricavano differenziazioni tra un decreto che accolga il ricorso e uno che lo rigetti. La strumentalità del procedimento non ne altera la qualificazione giurisdizionale né le modalità di chiusura.
Pertanto, anche in forza delle richieste delle parti, il giudice ha proceduto alla definizione del giudizio ai sensi dell’art. 144 c.g.c., pronunciando estinzione per cessata materia del contendere. Ha precisato che restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura di cui agli artt. 145 e ss. c.g.c. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante la mancanza di contraddittorio nel giudizio per resa del conto. Gli atti sono rimessi al magistrato relatore dei conti giudiziali.
Nota della Redazione
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