Rito abbreviato contabile: definizione alternativa e spese di giustizia (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rito abbreviato di cui all’art. 130, comma 1, c.g.c. è istituto di definizione alternativa del giudizio di responsabilità amministrativa, con funzione deflattiva e con lo scopo di assicurare l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario. Accertato il tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata dal collegio con il decreto di ammissione, il giudice dichiara l’intervenuta definizione alternativa del giudizio e provvede sulle spese con sentenza. La compensazione, anche parziale, delle spese di giustizia non è ammessa fuori dalle condizioni dell’art. 31, comma 3, c.g.c., con la conseguenza che esse vanno poste a carico del convenuto.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia ha citato un dipendente regionale, con incarico di autista di rappresentanza, chiedendo la condanna al pagamento di euro 2.000,00 a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per danno all’immagine, oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia.
L’ipotesi accusatoria riguardava la falsa attestazione della presenza in servizio nei mesi di luglio 2018 e gennaio 2019 e l’uso improprio dell’autovettura di servizio, con un danno patrimoniale complessivo quantificato in euro 858,04 e integralmente risarcito dal convenuto. Il giudizio è stato instradato verso il rito abbreviato: con decreto n. 4/2024 del 17 ottobre 2024 la Sezione ha determinato la somma dovuta in euro 1.000,00, pari al 50 per cento della pretesa attorea, e ha fissato il termine perentorio per il versamento.
La Motivazione della Corte
Il collegio muove dalla disciplina dell’art. 130 c.g.c. Il comma 1 consente al convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, di presentare richiesta di rito abbreviato per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione.
Il comma 6 demanda al collegio, con decreto in camera di consiglio, la deliberazione sulla richiesta, con motivazione sulla congruità della somma proposta in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno. Il comma 7 stabilisce che, in caso di accoglimento, il collegio determina la somma dovuta e fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento, nonché l’udienza camerale di verifica. Il comma 8 prevede che il giudizio sia definito con sentenza, con pronuncia sulle spese.
Nel caso esaminato, la difesa aveva chiesto un differimento del termine per il pagamento, deducendo una grave situazione debitoria. La Sezione, con ordinanza n. 2 del 13 febbraio 2025, ha accolto la richiesta, stabilendo il nuovo termine perentorio del 12 giugno 2025 per il versamento della somma a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Dalla documentazione prodotta emerge che il 3 giugno 2025 è stato eseguito il pagamento di euro 1.000,00 e che l’Amministrazione ha acquisito l’importo, come attestato dalla quietanza e dal reversale di incasso. Il convenuto ha, dunque, correttamente e tempestivamente eseguito le disposizioni impartite con il decreto n. 4/2024, così come rimodulate con l’ordinanza n. 2 del 13 febbraio 2025.
Conseguentemente, la Corte dichiara l’intervenuta definizione alternativa del giudizio. Quanto alle spese di giustizia, il collegio ritiene che, alla luce dell’art. 31, comma 3, c.g.c., non sussistano le condizioni per la compensazione, neppure parziale, e che pertanto le spese, liquidate a favore dello Stato, vadano poste a carico del convenuto, come del resto richiesto da entrambe le parti.
Nota della Redazione
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