Inammissibile l’appello pensionistico che non censura i giudicati esterni (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 54 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’appello al giudice contabile non costituisce un novum iudicium, ma una revisio prioris instantiae. Ai sensi dell’art. 190, comma 2, c.g.c., l’atto di gravame deve indicare i capi impugnati e contenere una motivata critica dei passaggi motivazionali della decisione. È pertanto inammissibile l’appello che si limiti a riproporre le deduzioni di primo grado senza censurare i giudicati esterni e la violazione dell’onere probatorio che sorreggono la sentenza impugnata. La violazione del canone di sinteticità degli atti, imposto dall’art. 5 c.g.c., corrobora la portata precettiva del principio di specificità, posto a tutela dell’efficiente e celere svolgimento dei giudizi.

Il Fatto

Un ex dipendente ferroviario propone appello avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, che aveva ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso volto alla riammissione in servizio e alla regolarizzazione della pensione a far data dal 1995. Il giudice di primo grado aveva fondato il rigetto su molteplici giudicati esterni formatisi in sede lavoristica, che avevano confermato la validità del prepensionamento e negato l’inquadramento rivendicato.

L’appellante chiede la riforma della decisione, deducendo la nullità della sentenza per motivazione asseritamente apparente, il difetto di procura alle liti dei resistenti e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Si costituisce la società resistente, eccependo l’inammissibilità del gravame per violazione dell’art. 190 c.g.c. e, nel merito, l’infondatezza.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello accoglie l’eccezione preliminare e dichiara il gravame inammissibile per violazione dell’art. 190 del c.g.c., che impone il rispetto del requisito di specificità dei motivi d’appello a pena d’inammissibilità. La Corte richiama propri precedenti conformi e ribadisce che l’atto di appello deve contenere, accanto al profilo volitivo, una parte argomentativa che contrasti le ragioni del provvedimento impugnato.

Il Collegio osserva che il giudice di primo grado aveva fondato la decisione sull’inammissibilità delle domande di regolarizzazione pensionistica per effetto del giudicato sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Palermo, nonché sul rigetto della domanda di inquadramento per il giudicato negativo formatosi sulla sentenza di rinvio del Tribunale di Termini Imerese, divenuta definitiva con la reiezione del ricorso per cassazione. La domanda risarcitoria era stata respinta per omessa prospettazione e prova dei fatti costitutivi, con violazione dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c.

L’atto d’appello, in uno con le memorie, non prende alcuna posizione circa il rilievo dei giudicati esterni e la violazione dell’onere della prova, che sono a fondamento della decisione impugnata. La Corte rileva inoltre la violazione del canone di sinteticità degli atti ex art. 5 c.g.c., che rappresenta canone di valutazione dell’ammissibilità delle asserzioni di parte, principio già affermato dalle Sezioni Unite n. 21297 del 2016.

Il gravame contiene una ricostruzione storica alluvionale e una prolissa esposizione di precedenti, anziché una illustrazione sintetica e puntuale delle questioni, rendendo non agevole l’individuazione delle censure. Il principio di necessaria specificità comporta l’inammissibilità dei motivi che non contengano doglianze avverso gli argomenti della motivazione impugnata, ma si limitino alla pedissequa riproposizione delle deduzioni di primo grado. La sentenza impugnata è dunque confermata, con condanna dell’appellante alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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