Prescrizione e sentenza di primo grado: regime applicabile dopo la legge n. 134/2021 (Cass. pen. Sez. VII n. 21445 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai reati commessi dall’1 gennaio 2020 si applica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 134/2021, che ha stabilito la cessazione definitiva del corso della prescrizione con la pronunzia della sentenza di primo grado. Nei giudizi di impugnazione, la prescrizione è sostituita dall’autonomo meccanismo di improcedibilità previsto dall’art. 344-bis cod. proc. pen., sicché la maturazione del termine prescrizionale successivamente alla sentenza di primo grado non può essere dedotta come causa di estinzione del reato.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in entrambi i gradi di merito per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2, cod. strada, proponeva ricorso per cassazione. La difesa deduceva, quale primo motivo, la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per essere il reato estinto per prescrizione, assumendo che il termine, decorrente dalla data di consumazione del reato, fosse già maturato alla data della pronuncia di secondo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, in quanto fondato su un presupposto giuridico errato in ordine al regime normativo applicabile in materia di prescrizione. Richiamando il dictum delle Sezioni Unite n. 20989 del 2024, la Corte ha chiarito che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, mentre per i reati commessi dall’1 gennaio 2020 si applica la disciplina introdotta dalla legge n. 134/2021.
Nel caso di specie, essendo il reato stato commesso nel 2020, trova applicazione l’art. 161-bis cod. pen., che ha introdotto la cessazione definitiva del corso della prescrizione con la pronunzia della sentenza di primo grado. La Corte ha quindi evidenziato che il corso della prescrizione si era definitivamente arrestato al momento della pronuncia di primo grado, in un momento in cui il termine prescrizionale massimo non era ancora spirato.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per aspecificità. Ha richiamato il principio costante secondo cui è inammissibile il ricorso i cui motivi si limitino a lamentare genericamente l’omessa valutazione di una tesi alternativa, senza indicare precise carenze argomentative o illogicità della motivazione. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva congruamente motivato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., valorizzando i precedenti specifici, l’elevato tasso alcolemico e la perseveranza in condotte analoghe dopo l’estinzione di un precedente reato per esito positivo della messa alla prova.
Infine, la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio è stata ritenuta inammissibile, rientrando la determinazione della pena nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il cui sindacato di legittimità è ammesso solo in caso di mero arbitrio o ragionamento illogico. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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