Inammissibile il ricorso per motivi non confrontati con la motivazione (Cass. pen. n. 21460 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, non si confronti specificamente con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando la motivazione dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., anche con formule sintetiche, salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo ovvero con il richiamo ai precedenti penali.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la pronuncia di condanna del Tribunale locale in relazione al reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, Cod. strada e successive modifiche e all’art. 73 d.lgs. n. 159/2011. Con i due motivi di ricorso, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La questione è giunta dinanzi alla Corte di cassazione per la valutazione della fondatezza delle censure proposte.
La Motivazione della Corte
La Corte ha scrutinato i motivi di ricorso, rilevandone l’inammissibilità per difetto di specificità, in quanto le censure non si confrontavano con la motivazione posta a fondamento del giudizio espresso dalla Corte territoriale.
Quanto al trattamento sanzionatorio, il Collegio ha ribadito che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che, per assolvere all’obbligo motivazionale, è sufficiente che questi dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni sintetiche quali “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, ovvero con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere. Una specifica e dettagliata spiegazione è necessaria soltanto quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, circostanza non ricorrente nel caso di specie.
In relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha rilevato che la Corte di merito aveva passato in rassegna, nel corpo della motivazione, gli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen., considerandoli preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato, ed aveva escluso la sussistenza di elementi meritevoli di favorevole apprezzamento. Il ricorso non attaccava, tuttavia, gli argomenti logici e congrui posti dalla Corte distrettuale.
Il Collegio ha infine ricordato che il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, nonché con il richiamo ai precedenti penali, richiamando a sostegno la giurisprudenza di legittimità. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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