Sospensione della patente nel patteggiamento sottratta all’accordo tra le parti (Cass. pen. n. 28520 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida resta sottratta all’accordo tra le parti ed è rimessa all’autonoma valutazione del giudice. La clausola dell’accordo che ne determini il contenuto e la durata deve ritenersi come non apposta, non essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti, anche a seguito della modifica dell’art. 444, comma 1, cod. proc. pen. introdotta dal d.lgs. n. 150/2022. Le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un’eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento impugnato. La determinazione della durata della sospensione deve essere congruamente motivata con riferimento ai parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada.
Il Fatto
Il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Bologna applicava nei confronti del ricorrente, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata di mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art. 589-bis cod. pen., con concessione delle attenuanti e riduzione per il rito. La medesima sentenza applicava la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due e mesi otto, ai sensi dell’art. 222, comma 2-bis, cod. strada. Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione in ordine alla determinazione della sanzione accessoria, ritenuta incongrua rispetto alla pena principale, prossima al minimo edittale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il principio consolidato per cui, in tema di patteggiamento, la clausola che determini il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti. Tale principio è stato ribadito anche a seguito della modifica dell’art. 444, comma 1, cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. n. 150/2022, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata.
Con riferimento al caso di specie, la Corte ha ricordato la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 222, comma 2, cod. strada nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime non aggravati dallo stato di ebbrezza o dall’uso di sostanze stupefacenti, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca, la sospensione della patente. Nel caso di specie, essendo il reato non aggravato, il giudice aveva correttamente optato per la sospensione, indicandone la durata nella misura massima consentita, con motivazione priva di cadute logiche.
La Corte ha quindi escluso che rilevi in contrario la prossimità della pena al minimo edittale, richiamando il principio per cui le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un’eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca. La durata della sospensione, infatti, è stata ritenuta coerente con i parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada, avendo valorizzato le modalità del sorpasso, l’agevole rispetto della regola cautelare violata e la gravità delle conseguenze della condotta colposa.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, in quanto non si confrontava con la motivazione del provvedimento impugnato, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale l’impugnazione è prevista e ammessa. All’inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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