Cessazione della materia e autotutela comunale su sanzioni NCC (Cass. civ. Sez. II n. 31476 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta autotutela con cui la pubblica amministrazione annulli in via parziale le ordinanze-ingiunzioni impugnate determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità, limitatamente alle sanzioni così eliminate. Resta invece soggetta a scrutinio la pretesa sanzionatoria non incisa dall’autotutela. Il divieto di transito in rii e canali a traffico esclusivamente urbano per le unità a motore di determinate caratteristiche si applica a tutti i natanti, indipendentemente dall’ente di rilascio del titolo autorizzativo: non sussiste discriminazione tra operatori NCC autorizzati dal Comune locale e operatori autorizzati da altri Comuni.
Il Fatto
La società ricorrente svolge attività di trasporto pubblico non di linea su natante, con autorizzazione rilasciata da un Comune diverso da quello di Venezia. La Polizia locale contestava sei violazioni di regolamenti e ordinanze comunali, ciascuna sfociata in una distinta ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa.
Il Giudice di Pace annullava tutte le ordinanze per contrasto fra normativa comunale e principi eurounitari di non discriminazione e concorrenza. In appello il Tribunale confermava l’annullamento solo per la disciplina sull’accesso alle acque comunali, reputata lesiva del principio di non discriminazione, e riconosceva invece la legittimità delle ulteriori sanzioni relative a soste presso pontili riservati, circolazione in Canal Grande in orari riservati e transito in altri canali. La società ricorreva per cassazione; il Comune resisteva e proponeva ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso della società denunciava violazione degli artt. 3, 16, 41, 97 e 117, comma 2, lett. e) ed m), Cost., delle norme eurounitarie in materia di stabilimento, libera prestazione di servizi e concorrenza, nonché degli artt. 1, 2, 3 e 8 della legge n. 287/1990. Si deduceva discriminazione e compressione sproporzionata della concorrenza fra operatori NCC in ragione dell’ente di rilascio del titolo.
In memoria il Comune rinunciava al ricorso principale e a quello incidentale, allegando l’annullamento parziale in autotutela delle ordinanze-ingiunzioni nelle parti in cui sanzionavano la violazione dell’art. 5, comma 3, dell’ordinanza dirigenziale n. 310/2006. Il Collegio ha dato atto di tale sopravvenienza.
Da ciò deriva la pronuncia sul ricorso del Comune e, quanto al ricorso della società, la cessazione della materia del contendere limitatamente alle ordinanze annullate in autotutela. La definizione non è però integrale: residua la censura relativa all’ordinanza-ingiunzione n. 10885/2013, concernente la violazione dell’art. 5, comma 5, della medesima ordinanza. Tale disposizione vieta alle unità a motore adibite al trasporto di persone, con stazza lorda superiore a cinque tonnellate e/o portata superiore a venti persone, di circolare in tutti i rii e canali a traffico esclusivamente urbano di competenza comunale.
La Corte ha ritenuto decisiva la considerazione, già svolta dal giudice di appello, che il divieto si indirizza a tutte le unità a motore con quelle caratteristiche, indipendentemente dall’ente di rilascio del titolo autorizzativo. La violazione era stata accertata in un rio interno, accessibile dal Bacino San Marco, e nel giudizio di primo grado la società non aveva contestato in modo specifico la stazza del natante, la tipologia dell’autorizzazione né l’eventuale indeterminatezza sulla localizzazione dell’illecito. La discriminazione lamentata non sussiste, poiché la prescrizione colpisce allo stesso modo autorizzati locali ed esterni.
Il ricorso della società è stato quindi rigettato quanto all’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione del 16.03.2018. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate, in ragione della natura delle questioni e delle sopravvenute ragioni della decisione. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della società, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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