Termine dilatorio degli accessi e indagini bancarie “a tavolino” (Cass. civ. Sez. V n. 22405 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 opera esclusivamente quando l’accertamento fiscale consegua ad accessi, ispezioni o verifiche effettuati nei locali destinati all’esercizio dell’attività del contribuente. La garanzia non si estende all’accertamento determinato «a tavolino» presso gli uffici dell’Amministrazione finanziaria sulla scorta di notizie e documenti acquisiti presso terzi o forniti dal contribuente mediante questionari o colloqui. In tal caso, salvo che per i tributi c.d. «armonizzati» — categoria cui non appartiene l’IRPEF — nessuna norma impone il contraddittorio a pena di invalidità. Le risultanze delle indagini bancarie ex art. 32, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 600 del 1973 costituiscono valida prova presuntiva, superabile solo con la prova contraria analitica, movimento per movimento.
Il Fatto
La Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente tre avvisi di accertamento per gli anni 2008, 2009 e 2010, riprendendo a tassazione ai fini IRPEF presunti ricavi non dichiarati, corrispondenti ai versamenti effettuati su conti correnti intestati alla parte e ritenuti privi di giustificazione all’esito di indagini bancarie.
Il contribuente impugnava separatamente i singoli atti impositivi. Riuniti i procedimenti, la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva solo in parte il ricorso relativo al 2010, rideterminando in 71.134 euro il reddito da riprendere a tassazione, accertato dall’Ufficio in 75.634 euro. La Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello della parte privata, che proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi, deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente censurava la sentenza regionale sotto due profili: la nullità per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4), del D. Lgs. n. 546 del 1992, per motivazione meramente apparente, e la violazione dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000, per essere stata omessa l’osservanza del termine dilatorio di sessanta giorni tra la chiusura delle operazioni di verifica e la notifica degli avvisi.
La Corte, ricostruito il perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. operata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, ribadisce che esso resta circoscritto al solo «minimo costituzionale» ex art. 111, comma 6, Cost., individuabile nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa o incomprensibile. Esclude quindi che, nel caso esaminato, ricorra alcuna di tali anomalie, risultando il ragionamento del giudice d’appello esposto in maniera chiara e lineare.
Nel merito, il collegio conferma il principio secondo cui l’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 va interpretato nel senso che le garanzie ivi previste operano nei soli casi di accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale, sia pure accompagnati da contestuali indagini finanziarie avviate per via telematica. Quando invece l’accertamento ha ad oggetto tributi determinati «a tavolino», nessuna norma prevede l’obbligo di contraddittorio a pena di invalidità, tranne che per i tributi c.d. «armonizzati», fra i quali non rientra l’IRPEF. La circostanza che l’attività ispettiva si fosse sostanziata in indagini bancarie rendeva dunque inapplicabile la garanzia invocata.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. Dietro l’apparente deduzione del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., la doglianza si risolve nel tentativo di sollecitare un non consentito riesame della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito, che aveva ritenuto la prova contraria offerta dal contribuente inidonea a superare la presunzione legale.
Il ricorso è pertanto respinto. Nulla è statuito sulle spese, non avendo l’Agenzia svolto attività difensiva in sede di legittimità, mentre viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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