Errore materiale in intestazione della sentenza emendabile ex artt. 287 e 391 (Cass. civ. Sez. III n. 17989 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa indicazione, nell’intestazione di una sentenza di cassazione, di alcuni dei ricorrenti che hanno proposto il ricorso integra un errore materiale, emendabile con il procedimento di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. La correzione consegue alla verifica che l’iniziativa processuale sia stata assunta da tutti i soggetti pretermessi, così come risulta dagli atti di causa e dallo stesso sviluppo della motivazione. Il provvedimento emendato deve intendersi riferito, in ogni sua parte, a tutti i ricorrenti, con la conseguenza che l’erronea intestazione non incide sull’individuazione delle parti del giudizio. Non va disposta alcuna statuizione sulle spese, in adesione alla giurisprudenza nomofilattica che esclude la soccombenza nel procedimento di correzione.
Il Fatto
La ricorrente, una società cooperativa a mutualità prevalente operante nel settore del credito, ha proposto istanza di correzione della sentenza n. 40 del 2/01/2025, con la quale questa Corte aveva definito un precedente giudizio di legittimità. Il vizio denunciato riguarda l’intestazione del provvedimento: in essa compare il solo nome di uno dei ricorrenti, mentre gli altri due soggetti che avevano assunto la medesima iniziativa processuale risultano omessi.
L’istanza è stata notificata a tutte le parti del procedimento concluso dalla sentenza da correggere. Nessuna di esse ha opposto impedimenti e una banca aderiva espressamente alla richiesta. All’adunanza camerale il Collegio si è riservato il deposito del provvedimento nei successivi sessanta giorni.
La Motivazione della Corte
La questione concerne l’individuazione dei rimedi esperibili quando l’intestazione del provvedimento di legittimità non rifletta esattamente le parti che hanno coltivato il ricorso. Il Collegio muove dalla verifica del dato testuale e documentale, rilevando che gli atti di causa, oltre che lo sviluppo stesso della motivazione in fatto e in diritto, attestano univocamente che tutti i soggetti indicati avevano assunto l’iniziativa di proporre ricorso per cassazione.
L’omissione di taluni nominativi nell’intestazione viene qualificata come errore materiale. Si tratta, nella specie, di difformità tra l’effettiva composizione della parte ricorrente e la sua rappresentazione formale, che non incide sulla sostanza della decisione ma richiede un intervento di rettifica del documento giudiziario.
Il percorso argomentativo si àncora al dato normativo: gli artt. 287 e 391 bis c.p.c. disciplinano rispettivamente la correzione degli errori materiali davanti al giudice che ha emesso il provvedimento e il procedimento applicabile ai provvedimenti della Corte di cassazione. La Corte applica congiuntamente le due disposizioni, ritenendo sussistenti i presupposti per l’emenda.
Da ciò deriva la statuizione che ordina la correzione e l’integrazione dell’intestazione della sentenza n. 40 del 2/01/2025, con l’indicazione degli ulteriori nominativi quali ricorrenti in aggiunta a quello già presente. Il Collegio precisa inoltre che il provvedimento oggetto della correzione deve intendersi riferito, in ogni sua parte, a tutti i ricorrenti, così chiarendo che l’effetto della rettifica è pieno e non limitato alla sola intestazione.
Quanto alle spese, la Corte nulla dispone, in adesione alla più recente giurisprudenza nomofilattica, non essendo ravvisabile alcuna soccombenza: il procedimento di correzione non si configura come un giudizio contenzioso tra le parti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.